In data 29 gennaio 2026, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nella Causa C‑311/24, Bundeswettbewerbsbehörde contro M. GmbH, sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare[1].Tale domanda era stata presentata nell’ambito di diverse cause tra la Bundeswettbewerbsbehörde (autorità federale austriaca garante della concorrenza, BWB) e la società M. GmbH (“M”) in merito alla validità di richieste di pagamento effettuate da quest’ultima ai suoi fornitori.
Questi i fatti.
Nel maggio 2023, la M aveva inviato richieste di pagamento ai suoi fornitori di prodotti agricoli e alimentari. Secondo la BWB, tuttavia, la M, in qualità di acquirente, avrebbe chiesto a sedici fornitori pagamenti non connessi alla vendita di tali prodotti. Ritenendo che ciascuna di tali richieste di pagamento violasse la normativa nazionale in materia di condizioni eque di concorrenza, pertanto, la BWB aveva presentato sedici domande dirette all’irrogazione di una sanzione pecuniaria alla M dinnanzi all’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, pertanto, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia due questioni pregiudiziali.
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera e)[2], della Direttiva 2019/633 debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che prevede che più richieste di pagamento non connesse con la vendita di prodotti agricoli e alimentari, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d)[3], di tale direttiva, e inviate contemporaneamente da un acquirente a più fornitori per un unico motivo debbano essere qualificate congiuntamente come infrazione unica, che dà luogo all’irrogazione di una sanzione pecuniaria unica, la quale ha un limite massimo stabilito ad un importo fisso.
La Corte ha preliminarmente rilevato che, nel silenzio della Direttiva 2019/633, la logica di armonizzazione minima delle norme relative alle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra imprese nella filiera agricola e alimentare implica che le norme relative al cumulo delle pene o alle modalità di qualificazione di molteplici pratiche commerciali sleali rientrano, in linea di principio, nella discrezionalità degli Stati Membri, cui la direttiva stessa non impone né vieta di optare per simili norme. Ciò trova conferma anche negli obiettivi perseguiti dalla Direttiva 2019/633. Nello specifico, secondo la Corte, non si può ritenere che quest’ultima si concentri sulla tutela di ciascun fornitore di prodotti agricoli e alimentari nel suo rapporto particolare con un acquirente, il che vieterebbe qualsiasi qualificazione come infrazione unica per più violazioni che coinvolgono fornitori diversi o qualsiasi cumulo delle pene irrogate per simili violazioni. La tutela del tenore di vita della comunità agricola, infatti, va oltre la mera protezione dei rapporti individuali tra gli acquirenti e i fornitori, di talché la possibilità di qualificare congiuntamente più pratiche illecite non indebolisce, in linea di principio, l’efficacia del divieto di tali pratiche e non compromette tale obiettivo.
Il concetto di “infrazione unica e continuata”, quale risulta dalla giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), inoltre, non è pertinente nell’ambito della Direttiva 2019/633, in quanto rientra in una logica diversa da quella utilizzata nell’ambito della quest’ultima. Più particolarmente, tale concetto non è pertinente quando le autorità che hanno potere sanzionatorio, al fine di applicare una sanzione più mite, possono qualificare congiuntamente più comportamenti che rientrano in una stessa logica e ritenere che essi costituiscano un’infrazione unica. Del pari, anche il principio del ne bis in idem non può essere invocato per imporre agli Stati Membri di rinunciare ad adottare norme che consentano di qualificare più pratiche commerciali sleali considerate congiuntamente come infrazione unica.
Poiché, infine, le sanzioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della Direttiva 2019/633 devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive nonché tenere conto della natura, della durata, della frequenza e della gravità della violazione, è necessario che l’autorità nazionale di contrasto, o il giudice nazionale, che ha l’incarico di sanzionare i divieti derivanti dall’articolo 3 di tale direttiva disponga del potere discrezionale necessario per fissare una sanzione conforme all’insieme dei suddetti requisiti.
Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, la Corte ha ritenuto non necessario rispondere alla seconda, con la quale il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), della Direttiva 2019/633 debba essere interpretato nel senso che ogni richiesta di pagamento a un fornitore - nella misura in cui viola il divieto di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva - va considerata una pratica commerciale passibile di sanzione autonoma, rispetto alla quale, conformemente al principio del cumulo, è necessario imporre di volta in volta una sanzione ad hoc cosicché dovrà essere applicata una pluralità di sanzioni pecuniarie, tenuto conto del fatto che la disposizione sanzionatoria nazionale austriaca prevede l’irrogazione di una sanzione pecuniaria fino a un importo massimo di 500.000 euro.
Tutto ciò premesso, la Corte ha pertanto statuito che:
“L’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che più richieste di pagamento non connesse alla vendita di prodotti agricoli e alimentari, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva, e inviate contemporaneamente da un acquirente a diversi fornitori per un unico motivo debbano essere qualificate congiuntamente come infrazione unica, che dà luogo all’irrogazione di un’unica sanzione pecuniaria, la quale ha un limite massimo stabilito a un importo fisso, a condizione che l’autorità nazionale di contrasto o il giudice nazionale che ha l’incarico di sanzionare tale infrazione goda del potere discrezionale necessario per fissare una sanzione pecuniaria che sia efficace, proporzionata e dissuasiva e che tenga conto della natura, della durata, della frequenza e della gravità di detta infrazione”.
