Il caso giudiziario Gomorra (n.d.r. il noto bestseller di Roberto Saviano) è tornato alla ribalta a seguito della recente sentenza della Cassazione n. 7082/2017 del 13 dicembre 2021. La sentenza aggiunge infatti un nuovo tassello al lungo contenzioso iniziato ormai nel lontano 2008, ma non mette ancora la parola “fine” all’intera vicenda.

Prima di esaminare la decisione degli ermellini, ripercorriamo brevemente le tappe precedenti. 

La vicenda giudiziaria 

Il contenzioso ha inizio nel 2008 quando la società Libra Editrice cita avanti il Tribunale di Napoli il Sig. Saviano, autore del libro “Gomorra”, e la casa editrice Arnoldo Mondadori lamentando l’illegittima riproduzione all’interno dell’opera di alcuni articoli editi da Libra stessa. Il giudice di prime cure però con decisione del 7 luglio 2010 respinge la domanda della società Libra Editrice e, accogliendo invece la domanda riconvenzionale di Saviano, condanna Libra al versamento di Euro 5.000 a titolo di risarcimento danni morali.

Il noto autore e la società editrice del suo romanzo si rivolgono quindi alla Corte di Cassazione che giunge a decisione nel 2015 (sentenza 12 Giugno 2015, n. 12314) confermando sì l’illegittima riproduzione di alcuni articoli, ma solo con riguardo ad una piccola parte dell’opera (0,6% di 330 pagine) che i giudici hanno ritenuto non essere frutto della creatività dell’autore. Infatti, la Corte di legittimità in questa fase non accoglie la difesa di Saviano secondo la quale il testo degli articoli avrebbe dovuto essere qualificato come narrazione di idee e nozioni semplici il cui carattere creativo non sarebbe stato provato. Al contrario, la Corte di Cassazione condividendo le osservazioni dei giudici di secondo grado ribadisce che gli articoli giornalistici contestati sono da intendersi “(…) elaborazione di dati ed informazioni espressi in modo personale (…)” e, quindi, tutelabili quali opere creative protette dalla legge sul diritto d’autore. Al tempo stesso però la Corte di Cassazione non ritiene corrette le argomentazioni della Corte d’Appello utilizzate per la quantificazione dei danni e, quindi, rinvia la causa avanti alla Corte di Napoli affinché i giudici partenopei stabiliscano tale quantificazione tenendo conto anche del fatto anche gli articoli di giornale e la novella sono due tipi di opere distribuite attraverso canali differenti, rivolte a un diverso pubblico e, pertanto, non in concorrenza tra loro.

Si giunge così al 2016 quando, con sentenza n. 4135 del 21 Novembre 2016, la Corte di Appello di Napoli stabilisce che il risarcimento dovuto da Saviano e Mondadori a titolo di danno patrimoniale ammonta a Euro 6.000. Per ragioni squisitamente processuali, invece, la domanda di risarcimento per danni morali viene considerata abbandonata. Anche in questo caso la sentenza viene però nuovamente impugnata e le parti si ritrovano, ancora una volta, di fronte agli ermellini che giungono alla recente decisione qui in esame.

La recente sentenza della Corte di Cassazione 

In estrema sintesi, con la sentenza di pochi giorni fa, i giudici del Palazzaccio hanno accolto il ricorso di Libra Editrice riconoscendo la violazione del diritto di esclusiva su alcuni articoli riprodotti da Saviano nel testo di Gomorra e che ciò costituisca di per sé prova del danno arrecato. Inoltre, sul piano della quantificazione del danno, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse applicato dei parametri troppo ristretti e ha quindi nuovamente rinviato la causa alla Corte d’Appello di Napoli al fine di rideterminare la somma dovuta a Libra Editrice a titolo di risarcimento del danno. 

A quest’ultimo riguardo, i giudici, richiamando una recente ordinanza della stessa Corte (ord. n. 21833 del 29 luglio 2021) hanno statuito che la corte partenopea dovrà attenersi alle seguenti linee guida:

- i criteri di liquidazione del danno da lucro cessante sono due e alternativi: uno rappresenta la soglia minima di risarcimento e corrisponde al c.d “prezzo del consenso” o “royalty virtuale” (calando il principio nel caso in esame, la royalty sarebbe stata la somma che Saviano e Mondadori avrebbero dovuto pagare per avere l’autorizzazione alla pubblicazione degli articoli oggetto di contestazione), mentre il secondo consente di alzare la soglia del risarcimento permettendo al danneggiato di ottenere anche gli utili che l’autore dell’illecito ha conseguito grazie alla violazione;

- nel caso del diritto d’autore, i criteri risarcitori previsti dall’art. 158 l.d.a. vanno applicati in maniera più flessibile rispetto a quanto previsto dall’analoga disposizione prevista per i diritti di privativa industriale (ovvero, l’art. 125 c.p.i.) e i profitti dell’autore della violazione costituiscono uno degli elementi di cui tener conto per stabilire l’ammontare del danno (sul tema, per ulteriori spunti, si veda anche il nostro precedente articolo https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=27b1235b-49a4-4775-a0de-7e96b718e21a).

Sulla base dei criteri sopra enunciati, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello di Napoli avesse errato nell’applicare l’art. 158 l.d.a. avendo dato automaticamente preferenza al criterio della royalty virtuale, senza considerare anche il parametro degli utili realizzati in violazione del diritto. La Corte avrebbe dovuto invece attenersi all’impostazione normativa prevista a livello europeo che richiede che il risarcimento sia “effettivo e proporzionalmente adeguato, calibrato su di una accurata considerazione di tutti gli elementi specifici e pertinenti del caso, tra i quali debbono essere inclusi il mancato guadagno subito dalla parte lesa e i benefici realizzati illegalmente dall’autore della violazione”.

Nel caso qui in esame, la Corte di Cassazione ha ritenuto che i giudici di secondo grado non avessero preso in considerazione l’enorme successo conseguito dall’opera Gomorra e i relativi utili ottenuti dalle sue vendite, basandosi invece sul solo valore degli articoli antecedente alla loro pubblicazione all’interno del libro di Saviano. 

La Cassazione ha tuttavia anche precisato che, pur dovendo tener conto dei benefici ottenuti dall’autore dell’illecito, ciò non implica che la Corte d’Appello dovrà prendere in considerazione tutti gli utili maturati a seguito del successo dell’opera Gomorra. Si potrà, invece, far riferimento – per esempio - alla proporzione quantitativa degli articoli contestati rispetto all’insieme dell’opera, all’apporto personale dell’autore, nonché alla capacità imprenditoriale della casa editrice nel diffondere e pubblicizzare il libro. Tuttavia, al contrario di quanto sostenuto nella sentenza impugnata non si potrà ritenere che gli articoli giornalistici copiati abbiano un valore limitato nel tempo che verrebbe ad esaurimento con la loro pubblicazione (la distinzione tra valore d’uso e valore di scambio sostenuta dai giudici di secondo grado sarebbe infatti, secondo i giudici di legittimità, priva di fondamento normativo e, comunque, contraddittoria). 

Conclusioni

La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto che il criterio della royalty virtuale costituisca solo la soglia minima del danno da riconoscere al danneggiato e, quindi, vada applicato in mancanza di altri elementi utili per un’obbiettiva e piena riparazione del danno subito. In questo modo, infatti, il risarcimento assume una valenza dissuasoria che invece mancherebbe se si applicasse tout court il criterio del prezzo del consenso, ovvero lo stesso prezzo che l’autore dell’illecito avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto in via contrattuale l’autorizzazione dal titolare del diritto leso.

Non rimane quindi che attendere la nuova puntata della saga Gomorra e vedere quale sarà la somma che Corte d’Appello di Napoli riterrà dovuta da Saviano e da Mondadori per aver violato i diritti d’autore sugli articoli editi da Libra Editrice.