Quando si parla di diritti di proprietà intellettuale, il primo pensiero va generalmente ai marchi famosi o ai brevetti di grande portata, dimenticandosi a volte che la “gamma” dei diritti appartenenti a questa categoria è assai più ampia. È il caso, per esempio, del diritto ad avvalersi di un’insegna che tradizionalmente serviva a contraddistinguere la “bottega” di altri tempi (una sartoria o un salone di acconciature), fino a identificare, ai giorni nostri, anche gli esercizi delle grandi catene commerciali (si pensi a McDonald).

Va da sé che le medie o grosse realtà imprenditoriali spesso scelgono di far coincidere il segno adottato come “insegna” con quello utilizzato a titolo di marchio, motivo per cui le controversie in questi casi spesso si trasformano prevalentemente in vertenze tra marchi, mentre l’insegna tende a rimanere, per così dire, in ombra. È utile tuttavia ricordare che il legislatore ha predisposto adeguati strumenti anche a tutela della sola insegna, sebbene l’unico articolo a richiamare espressamente questo istituto sia l’art. 2568 c.c. in cui, attraverso un rinvio all’art. 2564 c.c., si prevede l’applicazione all’insegna degli stessi strumenti previsti a tutela della ditta, escludendo però l’acquisto del diritto attraverso la registrazione (l’articolo 2568 c.c. richiama infatti solo il primo comma dell’art. 2564 c.c.). 

Premesso quindi che il diritto all’insegna si ottiene solo attraverso l’uso, anche l’insegna (analogamente a tutti gli altri segni distintivi) per godere di tutela giuridica dovrà essere lecita, dotata di capacità distintiva e nuova.

Soddisfatti questi requisiti, il titolare dell’insegna potrà opporsi ad ogni utilizzo da parte di terzi che possa generare confusione. In tal senso, bisognerà poi tener conto del fatto che l’ampiezza della tutela dell’insegna dipenderà anche dalla notorietà acquisita del segno: l’insegna “Eataly”, per esempio, se adottata anche per contraddistinguere i locali dislocati in posti diversi da quelli in cui attualmente opera l’ormai celebre catena, con ogni probabilità sarà comunque causa di confusione per i consumatori anche se apposta a un locale a molti chilometri di distanza da quelli “ufficiali” e preesistenti.

È in questo quadro che si inserisce una recente ordinanza del Tribunale di Venezia del 14 febbraio 2023 - emessa nell’ambito di un procedimento cautelare - che ha visto contrapposte due società, costituite da componenti del medesimo gruppo familiare ed entrambe operanti nel settore della gioielleria, contendersi l’uso esclusivo dell’insegna contenente il patronimico “Vendramini”.

Nell’ambito della vertenza, uno degli argomenti difensivi della resistente riguardava il fatto che la stessa avesse usato per lungo tempo l’insegna “Vendramini” (apparentemente sulla base di un accordo verbale con la controparte) senza che la ricorrente avesse nulla da obiettare. Al riguardo, il Tribunale, nel richiamare i principi generali in tema di tutela dell’insegna, ha però chiarito come la circostanza dell’eventuale coesistenza di insegne sullo stesso territorio non fosse rilevante ai fini della risoluzione della controversia, trattandosi di tema pertinente al solo caso di conflitto tra marchi. In tal senso, il Tribunale ha infatti osservato che: “(…) l’insegna è segno distintivo del luogo in cui l’imprenditore svolge la sua attività ed acquisisce particolare importanza nelle imprese, come sono le parti in causa, in cui lo stabilimento costituisce il punto di incontro tra imprenditore e clientela, assumendo, quindi, rilevanza eminentemente locale, come rilevanza eminentemente locale assume l’insegna in conflitto in quanto idonea a creare confusione in ambito locale, ovvero ove si produce l’incontro tra imprenditore e cliente che possa essere sviato. La circostanza esclude che, in tema di conflitto tra insegne confondibili, possa avere rilevanza la questione introdotta dalla convenuta della legittima coesistenza tra segno preusato in ambito meramente locale e segno registrato in ambito nazionale o la cui notorietà qualificata sia stata acquisita nel medesimo ampio contesto territoriale in ragione dell’uso continuativo e significativo di esso, questione rilevante nel caso di conflitto tra marchi”. 

Tenuto quindi conto del fatto che le insegne a confronto fossero utilizzate nello stesso centro abitato e con riferimento al medesimo settore commerciale, il Tribunale ha ritenuto che il semplice rischio di confusione per la clientela fosse sufficiente ad integrare l’illecito lamentato dalla ricorrente.

Richiamando poi un precedente della Cassazione in tema di conflitto tra insegne patronimiche (Cass. n. 971/2017), il Tribunale ha ordinato anche la totale eliminazione del cognome dall’insegna utilizzata dalla resistente, nonché l’applicazione di una penale in caso di ritardo nell’adempimento dell’ordine.

La decisione qui brevemente esaminata consente di ricordare, da un lato, come anche le realtà imprenditoriali più piccole possano difendere i loro interessi commerciali anche facendo leva su privative di diritto industriale non registrate e, dall’altro lato, che qualsivoglia tipo di accordo di coesistenza sull’uso di uno o più segni è fortemente auspicabile che intervenga in forma scritta e non lasciato a semplici intese verbali come parrebbe accaduto nella vicenda “Vendramini”.