Il 4 maggio scorso, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha chiuso due procedimenti avviati, su segnalazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), nei confronti di Enel Produzione (EP), insieme con la controllante Enel, e Sorgenia per un presunto abuso di posizione dominante consistente nell’applicazione di prezzi eccessivi per l’offerta a Terna dei servizi di dispacciamento necessari a garantire l’esercizio in sicurezza della rete elettrica nella zona di Brindisi.
Secondo la tesi accusatoria formulata nel provvedimento di avvio (commentato nella Newsletter del 10 ottobre 2016), nel periodo 27 marzo – 15 giugno 2016 EP e Sorgenia avrebbero adottato una strategia nel mercato all’ingrosso della vendita di energia elettrica che aveva portato ad un sostanziale azzeramento della produzione di energia nei rispettivi impianti della zona di Brindisi, obbligando Terna a richiedere a tali società l’avviamento di alcune unità produttive sul mercato a valle dei servizi di dispacciamento (MSD). In tale mercato, sfruttando la propria posizione di controparti commerciali obbligatorie (e, pertanto, in thesi, dominante), sia EP sia Sorgenia avrebbero imposto a Terna prezzi del tutto sproporzionati rispetto al costo del servizio offerto.
Tale valutazione preliminare è stata tuttavia parzialmente smentita all’esito del procedimento con riferimento a Sorgenia, avendo l’AGCM escluso la sussistenza di una posizione dominante tale da configurare Sorgenia come fornitore indispensabile di Terna dei servizi di dispacciamento. E ciò non solo in considerazione delle limitate richieste avanzate da Terna a Sorgenia nel periodo in questione (“…Sorgenia è stata chiamata da Terna solo nel 36% dei casi…”), ma altresì perché “…gli esiti delle offerte di Sorgenia sono sempre dipesi da fattori esterni all'impresa, in gran parte riconducibili al comportamento del concorrente Enel Produzione…” in entrambi i mercati della vendita all’ingrosso e del MSD.
Con riferimento ad EP e alla sua controllante Enel, l’AGCM ha invece deliberato di chiudere il procedimento accettando gli impegni proposti da tali società e consistenti, in estrema sintesi:
- nell’autolimitazione, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di un limite massimo (ridotto all’esito del market test) alla redditività dell’impianto di EP di Brindisi Sud, al netto dei costi variabili calcolati ai sensi della delibera dell’AEEGSI n. 111/2006 (la Delibera), impegnandosi altresì a svolgere un monitoraggio di tale redditività e a restituire gli eventuali importi eccedenti. Con tale impegno EP ha pertanto inteso autolimitare la reddittività del proprio impianto rispetto ai valori previsti dalla regolazione in caso di qualifica dell’impianto come “essenziale” per la sicurezza del sistema elettrico, con conseguente ammissione al regime di reintegro dei costi. Tale misura è stata giudicata con favore sia dall’AEEGSI sia da Terna, in quanto idonea a determinare un sostanziale risparmio dei costi per il sistema nel 2017, unico anno per cui Terna ha al momento già formulato istanza di ammissione dell’impianto di EP al regime di essenzialità. Peraltro, Terna ha precisato che “…il fatto che ad oggi il gestore della rete non abbia ancora ritenuto l’impianto essenziale per il sistema per gli anni successivi al 2017 non esclude l’utilità della misura, in quanto la stessa ha carattere autonomo rispetto alle valutazioni di essenzialità dell’impianto…”;
- nel garantire la fissazione del tetto di redditività di cui all’impegno precedente anche nel caso di ammissione al regime di reintegro dei costi previsto ai sensi della Delibera del’AEEGSI;
- nell’offerta nel mercato all’ingrosso del giorno prima, per gli anni 2017-2019, dell’intera potenza di almeno due unità produttive dello stesso impianto di Brindisi Sud, al netto dei costi variabili riconosciuti dalla Delibera dell’AEEGSI;
Enel invece, in qualità di controllante di EP, si è impegnata a garantire il rispetto da parte di quest’ultima delle suddette misure.
L’AGCM ha quindi accettato gli impegni proposti dalle società del gruppo Enel, ritenendoli idonei a rimuovere le preoccupazioni concorrenziali manifestate in sede di avvio dell’istruttoria, chiudendo anche per queste il procedimento senza l’accertamento di un’infrazione e l’irrogazione di una sanzione.