A decorre dal 1° gennaio 219 trovano applicazione a livello comunitario le nuove disposizioni dettate dalla Direttiva 2016/1065/UE (“Direttiva”) che ha introdotto norme specifiche in relazione all’emissione, al trasferimento ed al riscatto di buoni-corrispettivo, cosiddetti voucher, con l’intento di eliminare disallineamenti di trattamento tra gli Stati membri suscettibili di generare fenomeni di doppia imposizione o doppia non-imposizione. La Direttiva è stata recepita in Italia dal D. Lgs. n. 141/2018 (“Decreto”), che ha aggiunto nel D.P.R. n. 633/1972 gli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater ed ha modificato l’art. 13 del medesimo D.P.R. Le nuove disposizioni sono applicabili ai buoni emessi successivamente al 31 dicembre 2018.

La novella legislativa distingue i voucher in monouso o multiuso.

In particolare, è monouso quello per il quale “al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto”. La definizione contenuta nel Decreto deriva da una più completa, utilizzata dalla Direttiva, secondo cui per cui lo stesso deve intendersi “un buono in relazione al quale il luogo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi cui il buono si riferisce e l'IVA dovuta su tali beni o servizi sono noti al momento dell'emissione del buono”.

Per converso, un buono si qualifica come multiuso se “se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto”. Con riguardo a tale tipologia di buoni, la Direttiva, come solitamente accade, utilizza una definizione residuale, ovvero, sono da intendersi multiuso i buoni che non possono essere qualificati monouso.

Operare una corretta classificazione in una categoria piuttosto che in un’altra si rivela un esercizio dagli evidenti effetti sostanziali in ragione del diverso regime IVA applicabile allo specifico buono.

Infatti, nel caso di buoni monouso, essendo già noti tutti gli elementi necessari per l’applicazione dell’imposta all’operazione sottostante, l’IVA risulterà esigibile già all’atto di emissione del buono stesso nonché in occasione di tutti i suoi successivi trasferimenti, risultando tali operazioni assimilate alla cessione dei beni o alla prestazione di servizi incorporate nel buono. Non assumerà rilevanza ai fini IVA, invece, la consegna dei beni o l’esecuzione della prestazione di servizi effettuate al momento del riscatto del buono.

Di contro, in presenza di buoni multiuso, solo al momento della spendita del buono si avrà cognizione di tutti gli elementi utili ai fini del corretto inquadramento dell’operazione e, quindi, del relativo trattamento ai fini IVA. Inoltre, è solo in tale momento che l’imposta diverrà esigibile, essendo l’accettazione del buono assimilata al pagamento totale o parziale del corrispettivo. In linea con tale previsione, ogni trasferimento di un buono multiuso precedente all’utilizzo dello stesso non costituirà effettuazione di detta cessione o prestazione.

Vale la pena peraltro rappresentare che le regole appena esposte troveranno applicazione a prescindere dal fatto che i buoni siano emessi in forma cartacea o elettronica.

Da ultimo, si segnala che – sebbene il Decreto non contenga alcuna disposizione al riguardo – per espressa previsione della Direttiva, la novità normativa in commento non dovrebbe trovare applicazione con riferimento ai buoni che non possono essere utilizzati per ottenere in cambio beni e servizi, quali gli strumenti di pagamento, né per tutte le ipotesi in cui il regime di applicazione dell’IVA è regolato da previsioni specifiche. Con riguardo a tali ipotesi di deroga, la Direttiva cita i buoni sconto, titoli di trasporto, biglietti d’ingresso a cinema e musei, francobolli ed altri titoli similari. A tal riguardo peraltro, sebbene – come detto – il Decreto non contempli ipotesi di esclusione, nell’Analisi tecnico-normativa del Decreto medesimo è chiarito che le nuove disposizioni non trovano altresì applicazione con riferimento ai buoni pasto ed alla fornitura di strumenti per fruire di servizi di telecomunicazione fissa o mobile e di telematica, in quanto prestazioni già oggetto di specifiche disposizioni di legge.