L’Avvocato Generale Mengozzi (AG), chiamato ad esprimersi sui casi Aer Lingus e Ryanair, nelle sue conclusioni suggerisce alla Corte di Giustizia dell’Unione europea (CdG) di confermare la decisione della Commissione europea (la Commissione), parzialmente annullata dal Tribunale dell’Unione europea (il Tribunale).
Il caso in commento ha ad oggetto una tassa, denominata air travel tax (tassa sul trasporto aereo, di seguito TTA), introdotta nel 2009 dall’Irlanda e applicata ad ogni passeggero imbarcato su un volo in partenza da un aeroporto irlandese. La TTA, riscossa presso le compagnie aeree, ammontava a 2€ se l’aeroporto di destinazione si trovava a una distanza superiore a 300km da Dublino; invece, in caso di distanze superiori, la tassa era fissata a 10€. A seguito dell’apertura di un’inchiesta da parte della Commissione per possibile violazione delle disposizioni in tema di libera prestazione dei servizi, nel 2011 l’Irlanda aveva uniformato la TTA a 3€, applicandola a tutti i passeggeri a prescindere dalla distanza dell’aeroporto di destinazione.
Tuttavia, sempre nel corso del 2011, la Commissione aveva aperto un procedimento formale di esame, al termine del quale aveva stabilito che il tasso ridotto applicato nell’ambito della TTA nel periodo compreso tra il 2009 e il 2011 costituiva un aiuto di Stato, concesso sotto forma di esonerazione fiscale e incompatibile con il mercato interno. Nello specifico, l’Irlanda doveva recuperare l’agevolazione concessa alle compagnie aeree beneficiarie del tasso ridotto di TTA, il cui ammontare è stato fissato a 8€ per passeggero, cifra che riflette la differenza che esisteva tra il tasso normale e il tasso ridotto della tassa in analisi. Tra i beneficiari dell’aiuto figuravano anche Aer Lingus e Ryanair (le Ricorrenti).
Il Tribunale, al quale si sono rivolte le Ricorrenti allo scopo di ottenere l’annullamento della decisione della Commissione, ha confermato per buona parte la decisione, annullando i passaggi in cui veniva determinato l’ammontare dell’aiuto da recuperare.
Infatti, secondo il Tribunale, la Commissione avrebbe dovuto tener conto della natura della TTA, una tassa che, per la sua struttura, viene trasferita ai passeggeri. Da tale trasferimento si evincerebbe che le Ricorrenti non avrebbero conservato il vantaggio economico conferito dal tasso ridotto della TTA, o comunque non nella sua interezza. In tali casi, prosegue il Tribunale, il vantaggio ottenuto “…non consiste necessariamente nella differenza tra i due tassi ma nella possibilità di offrire prezzi più attraenti ai loro clienti…”. Di conseguenza, nel determinare l’ammontare da recuperare, la Commissione avrebbe dovuto determinare se le compagnie aeree che beneficiavano del tasso ridotto della TTA avessero effettivamente trasferito ai propri passeggeri il beneficio economico derivante dalla TTA fissata a 2€.
Al contrario, l’AG si rivolge alla CdG chiedendo la conferma della decisione della Commissione. Questo perché, come evidenziato nelle conclusioni, la Commissione non è tenuta ad indagare il modo in cui il vantaggio economico conferito dall’aiuto è stato effettivamente utilizzato. Il recupero delle somme ricevute è previsto allo scopo di eliminare il vantaggio concorrenziale ottenuto; di conseguenza, esso sarà limitato al solo beneficio diretto conseguito e consistente nelle somme ricevute, o meglio, risparmiate. La finalità del recupero consiste nel ripristinare la situazione precedente all’erogazione dell’aiuto. Tuttavia, ciò non equivale a ricreare le condizioni di concorrenza presenti nel mercato prima della concessione dell’aiuto. Infatti, alcuni effetti dell’aiuto sono irreversibili e “…sarebbe illusorio ritenere che la restituzione degli importi corrispondenti al vantaggio conseguito […] sia sufficiente a porre gli operatori del mercato nelle stesse condizioni di concorrenza in cui si trovavano prima dell’erogazione dell’aiuto…”. Di conseguenza, l’eventuale trasferimento del beneficio ai passeggeri non rileverebbe in quanto la determinazione degli esatti vantaggi ottenuti non rientra tra le finalità del recupero.
Le conclusioni dell’AG prendono coscienza dell’impossibilità in alcuni casi di determinare il vantaggio che effettivamente deriva dalla concessione dell’aiuto di Stato e, pragmaticamente, individuano nel beneficio diretto l’ammontare della somma da recuperare.
La parola passa ora alla CdG.