In materia di appalti pubblici di lavori, la Corte di giustizia ha recentemente dato applicazione ai principi di tutela della concorrenza e di libera circolazione con riferimento ad alcune questioni che possono sorgere in materia di appalti pubblici.
In primo luogo, seguendo un orientamento consolidato, ha stabilito che è in contrasto con il diritto dell’Unione europea – ed in particolare con il principio della libera circolazione dei capitali e dei servizi – la normativa nazionale che sottoponga l’acquisto o la locazione di un immobile al rinvenimento di un “legame sufficiente” tra il cessionario e il Comune in cui l’immobile si trova.
In secondo luogo, la Corte ha esaminato il caso in cui la concessione di un permesso di costruire o di lottizzare sia sottoposta ad un “onere sociale”, consistente ad esempio nel destinare una parte del progetto alla costruzione di alloggi popolari, ovvero nel versare un contributo finanziario al Comune nel quale il progetto è realizzato. L’imposizione di tale obbligo restringe la possibilità di effettuare investimenti nell’area e costituisce quindi una violazione della libertà di circolazione dei capitali (e, di conseguenza, della libertà di stabilimento e di circolazione dei servizi).
Tuttavia, la Corte sottolinea che la previsione di oneri sociali può essere giustificata, a condizione che esso sia esclusivamente diretto a garantire una sufficiente offerta di alloggi a persone aventi un reddito modesto o ad altre categorie svantaggiate della popolazione locale.
In terzo luogo, la Corte ha analizzato la legittimità di incentivi fiscali a favore delle imprese che adempiono a tali oneri sociali. In particolare, tali previsioni possono essere qualificate come aiuti di Stato nel caso ricorrano le condizioni stabilite all’art. 107 TFUE: - intervento dello Stato o effettuato attraverso risorse statali; - l’intervento incide sugli scambi tra gli Stati membri; - l’intervento concede un vantaggio al beneficiario; e - l’intervento falsa o minaccia di falsare la concorrenza.
Per ultimo, la Corte ha risposto alla questione se possa essere qualificata come appalto pubblico di lavori la realizzazione di alloggi popolari successivamente destinati alla vendita a prezzi massimi imposti ad un ente pubblico di edilizia popolare o attraverso la sostituzione di tale ente a chi ha realizzato l’opera.
La Corte ha dunque cercato di verificare se l’adempimento dell’onere sociale possa rientrare nella definizione di appalto pubblico di lavori della Direttiva 2004/18/CE. A tal fine, occorre che l’onere sociale non sia semplicemente imposto dalla normativa nazionale, ma che sia incluso in una convenzione di lottizzazione, paragonabile a un contratto scritto tra amministrazione e privato. Inoltre, occorre che non si versi in uno dei casi di esclusione dell’applicazione del diritto dell’Unione agli appalti pubblici (c.d. “controllo analogo” e cooperazione tra enti pubblici senza alcuna partecipazione privata e diretta al perseguimento esclusivo di un interesse pubblico comune).
Sentenza della Corte di giustizia dell’8 maggio 2013, cause riunite C-197/11 e C-203/11, Eric Libert e a. c. Gouvernement flamand e a.