Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100 è stato pubblicato il Regolamento che disciplina le modalità di svolgimento della sperimentazione in Italia di attività FinTech, definite “le attività volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie, dell’innovazione di servizi e di prodotti nei settori bancario, finanziario, assicurativo”. Tale sperimentazione consiste nella c.d. “sandbox regolamentare”, che Banca d’Italia definisce come un ambiente controllato dove intermediari vigilati e operatori del settore FinTech possono testare, per un periodo di tempo limitato, prodotti e servizi tecnologicamente innovativi nel settore bancario, finanziario e assicurativo, in costante dialogo con le Autorità di vigilanza (Banca d’Italia, Consob e Ivass).

Un ruolo importante nella sperimentazione è attribuito al Comitato (istituito presso il MEF), che esercita funzioni di osservazione e monitoraggio dell’evoluzione del FinTech a livello nazionale, europeo ed internazionale, di agevolazione del contatto degli operatori del settore con le istituzioni e con le autorità, di collaborazione e scambio informativo con le istituzioni estere competenti, ma soprattutto di svolgimento di attività in materia di sperimentazione FinTech.

L’art. 5 del Regolamento stabilisce che la sperimentazione può essere richiesta per un’attività di innovazione tecnologica che incide sul settore bancario, finanziario o assicurativo e che, alternativamente sia (i) soggetta all’autorizzazione o all’iscrizione in un albo, elenco o registro da parte di almeno una tra Consob, Banca d’Italia e Ivass, (ii) rientri in un caso di esclusione previsto dalla legge; (ii) consista in un servizio o attività che incide su profili oggetto di regolamentazione dei settori bancario, finanziario o assicurativo da prestare in favore di un soggetto vigilato, (iv) o  venga svolta da un soggetto vigilato (anche se membro UE e operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi).

Banca d’Italia, Consob e IVASS hanno ora stabilito che la prima finestra temporale per la presentazione delle richieste di ammissione alla sandbox regolamentare sarà aperta dal 15 novembre 2021 al 15 gennaio 2022. Nella prima finestra non sono state previste limitazioni in termini di numero massimo e area tematica dei progetti ammissibili.

Per essere ammessa alla sperimentazione, l’attività deve soddisfare tutti i seguenti requisiti:

a) è significativamente innovativa, ovvero, mediante l’impiego di nuove tecnologie, contribuisce ad offrire servizi, prodotti o processi nei settori bancario, finanziario o assicurativo che siano realmente nuovi e diversi rispetto a quanto già presente sul mercato nazionale;

b) per le modalità in cui è prospettata, richiede la deroga a uno o più orientamenti di vigilanza o atti di carattere generale adottati dalle autorità di vigilanza;

c) apporta valore aggiunto in termini di qualità del servizio, promozione della concorrenza, condizioni di accesso, disponibilità, tutela dell’utente finale o costi; efficienza del sistema bancario, finanziario, assicurativo o degli operatori che vi partecipano; riduzione oneri della regolamentazione del settore bancario, finanziario, assicurativo; miglioramento dei sistemi o delle procedure degli operatori;

d) è in uno stato sufficientemente avanzato per la sperimentazione ed è prospettata come sostenibile da un punto di vista economico e finanziario o ha comunque una copertura finanziaria adeguata.

L’accesso alla sperimentazione è di norma consentito a operatori del settore FinTech, definiti quali soggetti che svolgono o intendono svolgere, anche in maniera non prevalente, attività FinTech, che siano sottoposti o meno a regolazione o vigilanza da parte delle autorità, e non è consentito ai soggetti sottoposti a procedure di sovraindebitamento o agli imprenditori commerciali sottoposti a procedura concorsuale o di risanamento, né gli imprenditori per i quali non siano stati approvati e depositati nel Registro delle imprese i bilanci degli ultimi cinque esercizi.

La richiesta di ammissione deve contenere una descrizione dettagliata del progetto, dei suoi obiettivi, della sua durata, del valore aggiunto atteso, dei motivi per i quali si richiede una fase di sperimentazione, nonché una descrizione degli elementi di novità; uno studio preliminare di fattibilità (proof of concept), una valutazione della sostenibilità economica e finanziaria o della copertura finanziaria; l’indicazione degli eventuali orientamenti di vigilanza o atti di carattere generale adottati dalle autorità di vigilanza di cui si chiede la deroga totale o parziale durante il periodo di sperimentazione; l’indicazione e la valutazione dei potenziali rischi e la specifica indicazione e descrizione delle adeguate misure che verranno adottate per presidiarli; gli specifici strumenti approntati a tutela degli utenti (esempio: meccanismi di raccolta del consenso consapevole a entrare in relazione con il soggetto ammesso alla sperimentazione; riconoscimento del diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto con un preavviso di almeno quindici giorni, senza spese o penalità).

Ciascun progetto ammesso alla sperimentazione ha una durata massima di diciotto mesi, soggetta a possibile proroga, ma già prima della presentazione della richiesta, gli operatori interessati alla sperimentazione possono avviare interlocuzioni informali con le autorità di vigilanza.

I soggetti ammessi alla sperimentazione sono inseriti in un apposito registro tenuto presso il Comitato e l’autorità competente monitora l’andamento della sperimentazione sulla quale, almeno ogni sei mesi, riferisce al Comitato. Al termine della sperimentazione, cesseranno le deroghe previste nei relativi progetti.

Atteso lo scopo perseguito dalla sandbox regolamentare, questa prima finestra consentirà sicuramente di individuare soluzioni innovative nei settori maggiormente coinvolti dalla inarrestabile rivoluzione Fintech, che avranno un effetto immediato anche sulla normativa in essere.