Con la sentenza depositata lo scorso 5 luglio, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (TAR) ha accolto il ricorso per ottemperanza della Società Valoritalia per la Certificazione della Qualita' e delle Produzioni Vitivinicole Italiane Srl (Valoritalia), ritenendo non sufficienti le misure assunte dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) a seguito della sentenza di primo grado depositata in data 9 settembre 2015).

La vicenda trae origine dalla segnalazione presentata da Valoritalia all’AGCM il 12 marzo 2013 per l’accertamento di un presunto abuso di posizione dominante posto in essere dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIA) di Roma, Taranto e Sassari. In particolare, Valoritalia lamentava l'assenza di adeguate procedure competitive per la designazione degli organismi deputati al controllo della classificazione dei vini come DOP e IGP. In sintesi, ad avviso della segnalante, le CCIA avrebbero abusato di informazioni in loro possesso – in ragione del loro ruolo istituzionale quali membri dei comitati consultivi regionali – e di risorse pubbliche per offrire tariffe migliori, difficilmente replicabili per i concorrenti. Ciò, peraltro, sfruttando un vulnus (in termini di adeguatezza e conformità ai principi antitrust) nella normativa vigente che di fatto ‘avvantaggia’ le stesse CCIA nello svolgimento dell’attività di controllo dei vini di qualità DOP e IGP in quanto autorità di controllo pubblico designate, non soggette, a differenza degli organismi privati, all’ottenimento dell’autorizzazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Sulla base degli accertamenti pre-istruttori condotti, l’AGCM aveva archiviato la summenzionata segnalazione non ritenendo sussistente alcuna alterazione al meccanismo concorrenziale di scelta del certificatore. Valoritalia aveva provveduto ad impugnare tale provvedimento di archiviazione innanzi al TAR, che aveva accolto nel merito il ricorso, in particolare, valutando non sufficiente l’intervento dell’AGCM. Quest’ultima, secondo il TAR, a fronte di una siffatta normativa non conforme ai principi in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, avrebbe potuto spingersi, tra l’altro, a disapplicare se necessario la disciplina nazionale in materia, e invitando la stessa AGCM “…a una sollecita riedizione della propria attività di accertamento e valutazione…”.

Successivamente alla pronuncia di primo grado, l’AGCM aveva emanato una segnalazione ex art. 22, l. 287/1990, raccomandando – seppur in maniera piuttosto generica – “…alle CCIAA l’adozione di rigorosi e verificabili criteri di: (1) gestione separata della contabilità delle proprie strutture di controllo dei vini rispetto al restante bilancio camerale; (2) formulazione delle proprie tariffe, a partire da un’analisi dei costi effettivamente sostenuti dalle proprie strutture di controllo…”.

Pertanto, decorso il termine di legge semestrale per l’impugnazione della sentenza di primo grado, Valoritalia ha presentato ricorso per l'esecuzione del giudicato, chiedendo, a tal proposito, la nomina, se del caso, di un commissario ad acta.

Con la pronuncia in commento, il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza presentato da Valoritalia valutando complessivamente come “non conforme al giudicato” l’attività dell’AGCM successiva alla sentenza di primo grado, ritenendo, in particolare, che la fattispecie in esame richiedesse l’avvio di un’istruttoria (garantendo, quindi, la partecipazione di Valoritalia al procedimento) – e non di una semplice segnalazione –, anche a fronte delle evidenze emerse nel corso della pre-istruttoria antecedente all’archiviazione del reclamo all’origine della vicenda, e disponendo a tal fine la nomina di un commissario ad acta individuato dal Segretario Generale dell’AGCM.

Il TAR ha, inoltre, rigettato l’argomentazione difensiva dell’AGCM nella parte in cui sosteneva, secondo un principio oramai consolidatosi anche a livello comunitario, che “…nell'esercizio delle proprie funzioni l'Autorità godrebbe di ampia discrezionalità, nei limiti delle disposizioni di legge applicabili, potendo essa decidere, a seconda delle circostanze del caso, se avviare un'istruttoria o meno, quali poteri esercitare e quali strumenti adottare per assicurare una effettiva ed efficiente attuazione delle norme in materia antitrust…”, chiarendo come il sindacato del giudice amministrativo debba considerarsi come “…pieno e particolarmente penetrante…”, estendendosi pertanto “…con pienezza di cognizione sui fatti oggetto della indagine e sul processo valutativo mediante il quale l'Autorità applica alla fattispecie concreta la regola individuata…”.