Di recente il Consiglio di Stato riunito in Adunanza Plenaria ha valutato l’esatta portata del concetto di definitività dell’accertamento della violazione tributaria, ai fini dell’applicazione della norma di esclusione dalle procedure pubbliche di gara di cui all’art. 38, comma 1, lett. g, del Codice degli appalti (D.lgs. 163/2006).

La norma esclude infatti dalla partecipazione alle gare pubbliche quei soggetti che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi di pagamento delle imposte e delle tasse. La volontà sottostante la disposizione – che deriva dall’art. 45 della Direttiva 2004/18/CE – è quella di bilanciare l’esigenza di garantire la maggiore partecipazione alle gare pubbliche con quella di tutelare l’interesse del contraente pubblico. Quest’ultimo rischia infatti di stipulare contratti con soggetti gravati da debiti tributari tali da incidere sulla loro affidabilità e solidità finanziaria.

Proprio il concetto di “violazione definitivamente accertata” ha dato però origine a numerosi orientamenti in relazione alla ipotesi di rateizzazione del debito tributario. L’Adunanza Plenaria ha dunque deciso di aderire alla tesi più rigorosa, che ha origine nella giurisprudenza della Corte di giustizia. Sulla base di tale orientamento, il requisito della regolarità fiscale può dirsi sussistente solo nel caso in cui, prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, sia stata accolta l’istanza di rateizzazione del debito.

Le ragioni alla base di tale giurisprudenza sono sostanzialmente due. In primo luogo, la rateizzazione del debito tributario costituisce una novazione oggettiva e il provvedimento di accoglimento dell’istanza ha dunque natura estintiva dell’obbligazione originaria e costitutiva della nuova. Prima di tale provvedimento, che non costituisce atto dovuto, resta così in vita il debito originario. In secondo luogo, il principio di certezza del diritto non ammette che la rateizzazione del debito possa divenire una vera e propria ammissione condizionata, così travalicando la regola secondo cui i requisiti di partecipazione devono essere sussistenti al momento di presentazione della domanda.

Sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, del 20 agosto 2013, n. 20