Una recente sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d’Impresa (Sentenza n.2053/14 pubblicata il 12.02.2014) offre alcuni interessanti spunti in tema di trasferimento dei diritti di utilizzazione economica di un’opera dell’ingegno.

La controversia, avente ad oggetto l’utilizzo a fini commerciali di un disegno, vedeva contrapposte la società detentrice dei diritti sull’opera e due società convenute in giudizio con l’accusa di aver utilizzato l’opera pur senza esserne le effettive titolari. Secondo le convenute, il trasferimento dei diritti dall’attrice ad una di esse era avvenuto in forza di un accordo tra le medesime documentato da un’offerta predisposta dall’attrice, accettata dalla destinataria per facta concludentia. La prima convenuta aveva poi a sua volta trasferito il disegno e l’autorizzazione al suo utilizzo alla seconda convenuta, sua controllata, che lo utilizzava quale logo per propri prodotti.

Il punto saliente della questione riguarda proprio l’esistenza o meno di un valido accordo tra le parti atto a trasferire i suddetti diritti in capo alle convenute e tale da renderle effettive titolari dei diritti di utilizzazione economica dell’opera stessa.  E’ anzitutto opportuno ricordare alcuni principi in materia: in primis, la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto, come sancito dall’art. 110 Lda. Vi è giurisprudenza secondo cui, inoltre, il trasferimento deve avvenire mediante contratti che espressamente prevedano il trasferimento non solo dell'esemplare su cui sia fissata l'opera, ma anche degli specifici diritti di utilizzazione economica (cfr. ad es. Trib. di Bari sez. V del 07.02.2011). Entra qui in gioco il principio di indipendenza di tali diritti, in base al quale i contratti riguardanti l’attribuzione dei diritti economici d’autore investono solo le facoltà specificamente individuate dagli stessi accordi, mentre la cessione di un diritto non comporta l’alienazione di altre facoltà (art. 19 Lda).

Nel caso di specie, il giudice richiama tali principi per escludere che l’email prodotta dalle parti convenute possa costituire prova di un avvenuto trasferimento dei diritti di utilizzazione del disegno contestato. L’offerta riportata nell’email risulta, infatti, essere indeterminata nel suo oggetto, proprio in quanto in essa mancano prezzo e contenuto delle facoltà trasmesse. Secondo il giudice “gli elementi documentali sui quali le convenute fondano l’allegata cessione dei diritti di sfruttamento economico, sono del tutto inidonei a provare l’esistenza di un accordo che trasferisse tali diritti”. Pertanto, non essendo provato alcun trasferimento, “la società attrice aveva il diritto esclusivo di sfruttare economicamente l’opera creativa ”.

Secondo il giudice, quindi, le due convenute sono responsabili in solido dell’illecito, in particolare la società controllata quale (abusiva) utilizzatrice dell’opera e la controllante a titolo di concorso per aver materialmente trasferito il disegno alla prima.

Per quanto riguarda invece le questioni risarcitorie, il giudice ha riconosciuto all’attrice il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, ma non del danno morale, poiché, quale persona giuridica, essa non potrebbe essere titolare di diritti morali, che rimangono una prerogativa esclusiva dell’autore, un diritto “personale”, inalienabile e intrasmissibile.

Sintetizzando la decisione qui commentata, non può, dunque, costituire idonea prova scritta della trasmissione dei diritti d’autore la semplice corrispondenza tra le parti in cui vi sia riportata un’offerta priva degli elementi essenziali dell’accordo e, nel caso specifico, delle singole facoltà di utilizzo dell’opera che il titolare intende trasferire.