Lo scorso 16 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge che introduce specifiche previsioni per l’emissione e la circolazione in forma digitale di strumenti finanziari e semplifica la sperimentazione in ambito FinTech.

Il decreto è già in vigore (ma dovrà ora essere presentato alle Camere per la conversione in legge) e recepisce le misure adottate a livello comunitario nell’ambito del cosiddetto Pacchetto per la finanza digitale. La Commissione europea ha infatti adottato da tempo una strategia di finanza digitale che punta a stimolare competitività e innovazione nel settore finanziario, offrendo ai consumatori una più ampia scelta e maggiore tutela.

L’obiettivo è stato sino ad oggi perseguito attraverso alcuni regolamenti molto specifici: il MiCA (Markets in Crypto Assets), di imminente adozione, è volto a disciplinare l’offerta nel Mercato comunitario di servizi collegati a criptoattività. Il Regolamento DORA (Digital Operational Resilience Act) vuole armonizzare, per le entità finanziarie dell’UE, le norme in tema di gestione dei rischi “TIC”, ossia quelli relativi alle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione e, quindi, alle reti e ai sistemi informatici (in particolare le piattaforme “cloud”). Il Regolamento DLT, invece, prevede un regime “pilota” per la negoziazione di strumenti finanziari regolati dalla Direttiva c.d. MiFID II (in particolare, azioni, obbligazioni, contratti derivati), attraverso infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia blockchain.

Il decreto-legge appena approvato, conformandosi al regime pilota, introduce la nuova categoria degli “strumenti finanziari DLT”, ossia quelli emessi, trasferiti e conservati mediante la tecnologia a registro distribuito (DLT), attraverso scritturazioni su specifici registri digitali.

Va detto, al riguardo, che il regime previsto dal decreto-legge non è applicabile alle partecipazioni di società a responsabilità limitata, per le quali appare prima facie una inconciliabilità con l’utilizzo di tokens, dovuta alla necessaria intermediazione di professionisti per gli aggiornamenti al registro delle imprese richiesti a seguito della circolazione delle partecipazioni di s.r.l. Come già osservato nel Quaderno giuridico 25 Consob, “anche ipotizzando la programmazione di un sistema automatizzato che, intermediando i trasferimenti dei security tokens che rappresentano le partecipazioni, comunichi ogni trasferimento al registro delle imprese, le comunicazioni di questo sistema automatizzato risulterebbero inidonee a determinare una corretta modificazione delle informazioni contenute nel registro delle imprese, non provenendo da un soggetto abilitato per legge a trasmettere gli atti di trasferimento (notaio o dottore commercialista)”.

A prescindere da tale aspetto, al pari degli strumenti finanziari “tradizionali”, anche su quelli DLT sarà possibile costituire dei vincoli (quali il pegno). Quindi, il soggetto che vorrà emettere “strumenti finanziari DLT” o assoggettarli a vincoli, dovrà utilizzare i registri introdotti dal decreto-legge, che dovranno assicurare l’autenticità delle transazioni e far sì che queste non siano duplicabili, garantendo anche che coloro che vantano diritti sui titoli possano accedere ai dati in ogni momento.

Ogni registro sarà associato a un unico responsabile (scelto tra banche, imprese di investimento, intermediari finanziari, istituti di pagamento e di moneta elettronica, imprese di assicurazione e riassicurazione), che tra le altre cose dovrà stipulare una polizza a garanzia dei possibili danni che potrebbero derivare dalle scritturazioni.

Tra gli obblighi posti in capo ai responsabili del registro vi è, infatti, anche quello di adottare meccanismi e dispositivi adeguati:

a) a impedire l’uso degli strumenti finanziari digitali da parte di soggetti diversi da quelli legittimati;

b) a garantire la messa in sicurezza esterna delle informazioni;

c) a prevenire la perdita o la modifica non autorizzata dei dati e delle scritturazioni relative agli strumenti finanziari digitali e assicurare che il numero complessivo di strumenti finanziari digitali che costituisce una singola emissione non sia modificabile.

Si tratta, di una responsabilità assimilabile a quella prevista ex art. 2050 c.c. per l’esercizio di attività pericolosa, secondo cui il risarcimento del danno è dovuto se il danneggiante non fornisce prova dell’adozione di tutte le misure idonee a evitare il danno.

Il decreto-legge introduce anche misure di semplificazione del cosiddetto regime di sandbox regolamentare, ossia la sperimentazione di attività di innovazione tecnologica digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo, offerta agli operatori FinTech. Entro determinati limiti, la sperimentazione di attività classificabili come servizi e attività di investimento, non richiederà il rilascio di autorizzazioni.

Anche in questo caso la previsione si inserisce nel novero delle misure adottate in ambito europeo: lo scorso 14 febbraio la Commissione europea ha lanciato una sandbox normativa per i casi innovativi che coinvolgono i registri a tecnologia distribuita. Sarà attiva sino al 2026 e sosterrà venti progetti su base annua. La sempre più evidente rilevanza strategica delle tecnologie sta influenzando in maniera chiara le politiche nazionali e non è un caso, quindi, che anche il decreto-legge sia stato adottato con urgenza per evitare che gli operatori italiani si possano trovare in svantaggio competitivo rispetto a quelli di altri Stati membri