Nella G.U. Serie Generale n. 150, lo scorso 29 giugno è stato pubblicato il tanto atteso Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (Decreto) che prevede il nuovo regime incentivante per le fonti rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico. Il Decreto è composto da 32 articoli e sarà operativo fino al raggiungimento della soglia-incentivi di 5,8 miliardi di Euro annui. Le nuove previsioni disciplinano differenti modalità di accesso agli incentivi, a seconda della potenza dell’impianto e della categoria di intervento, gestite dal GSE esclusivamente per via telematica:
i. accesso diretto, a seguito dell’entrata in esercizio: nel caso di impianti nuovi, oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento o rifacimento, con potenza inferiore a specifici valori di soglia, differenziati per tipologia di fonte;
ii. iscrizione a Registri e successiva richiesta di accesso agli incentivi per gli impianti ammessi in posizione utile: nel caso di impianti nuovi, oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento o rifacimento, con potenza ricompresa in specifici valori di soglia, differenziati per tipologia di fonte;
iii. aggiudicazione delle procedure competitive di asta al ribasso: nel caso di impianti nuovi, oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento o rifacimento, con potenza superiore al valore di soglia di 5 MW, stabilito per specifiche tipologie di fonte;
In conformità a quanto statuito con il precedente DM 6 luglio 2012 in materia, viene incentivata la produzione di energia elettrica netta immessa in rete dall’impianto. Sono previsti due tipi di incentivi: (a) una tariffa incentivante onnicomprensiva per gli impianti di potenza fino a 0,500 MW, calcolata sommando alla tariffa incentivante base gli eventuali premi a cui l’impianto ha diritto ed (b) un incentivo per gli impianti di potenza superiore a 0,500 MW, pari alla differenza tra la tariffa incentivante base (a cui vanno sempre aggiunti gli eventuali premi citati) e il prezzo zonale orario dell’energia. Per quanto riguarda la durata, gli incentivi vengono erogati dall’entrata in esercizio degli impianti per un periodo pari alla vita media utile convenzionale, a seconda delle diverse tipologie di fonti, come previsto all’interno dell’Allegato A del decreto. In sostanza il range varia da 20 a 25 anni.
Emergono chiaramente i profili di novità in relazione agli articoli 29 e 31 del Decreto. La prima disposizione disciplina il c.d. “frazionamento della potenza degli impianti”, criticità che ha destato da sempre molta attenzione. Alla luce delle nuove regole, il GSE, nello svolgimento della propria attività di controllo sugli impianti, ha la possibilità di verificare la sussistenza di elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti “…che costituisce violazione del criterio dell’equa remunerazione degli investimenti secondo cui gli incentivi decrescono con l’aumentare delle dimensioni degli impianti…”. Il GSE potrà tenere conto, come elemento indicativo, anche dell’unicità del nodo di raccolta dell’energia prodotta da impianti riconducibili ad un medesimo soggetto, identificando tale nodo con la stazione di raccolta MT/AT per connessioni in alta tensione, ovvero con la stessa cabina o linea MT nel caso di connessioni in media tensione. Si consideri che tali regole possono essere applicate dal GSE anche in sede di verifica su tutti gli impianti alimentati a fonti rinnovabili (che rientrano nell’ambito di applicazione del DM Controlli 31 gennaio 2014) che beneficiano di incentivi tariffari.
Per quanto concerne le conseguenze, il GSE, in presenza di casi di frazionamento, considera gli impianti “…riconducibili ad un’unica iniziativa imprenditoriale come un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti…” e verificato il rispetto delle regole di accesso agli incentivi, ridetermina la tariffa spettante. Laddove il frazionamento abbia comportato anche la violazione delle regole di accesso, il GSE disporrà la decadenza dagli incentivi con l’integrale recupero delle somme già erogate. Risultano impregiudicati gli eventuali ulteriori profili di rilevanza penale o amministrativa.
In relazione al citato art. 31, il Ministero ha previsto, in conformità a quanto richiesto dalle Linee guida in materia di aiuti di Stato per l’energia e l’ambiente di cui alla comunicazione della Commissione Europea (2014/C 200/01), la possibilità di “aprire” la partecipazione alle procedure di asta agli impianti ubicati sul territorio di altri Stati membri dell’UE e di altri Stati terzi confinanti con l’Italia, con i quali la UE ha stipulato un accordo di libero scambio e che esportano fisicamente la loro produzione in Italia. Nel Decreto sono fissate specifiche condizioni, tra cui rileva in primis il rispetto di un sistema di reciprocità e la necessità che anche gli impianti “stranieri” presentino i medesimi requisiti oggettivi e soggettivi richiesti nei confronti degli impianti presenti nel territorio nazionale.
Non resta che attendere la pubblicazione delle Procedure applicative da parte del GSE, prevista per il 15 luglio, al fine di comprendere più dettagliatamente l’operatività delle nuove misure.