Diritti connessi relativi a progetti di lavori di ingegneria e lavori analoghi
1. La Legge sul Diritto d’Autore (Art. 99 LDA[1]) ed il Codice Civile (Art. 2578 CC[2]) prevedono una speciale disciplina relativa ai progetti di lavori dell’ingegneria e altri lavori analoghi.
2. Innanzitutto, per “progetto di lavoro di ingegneria” si intende l’insieme delle indicazioni di carattere tecnico, deidisegni e dei calcoli necessari per la realizzazione di determinate opere che sono normalmente di competenza degli ingegneri, specie la costruzione o ricostruzione di edifici o impianti. Si tratta di un’opera di carattere tecnico istituzionalmente destinata alla realizzazione pratica, la cui funzione principale è quella di guidare gli esecutori nella realizzazione di costruzioni edilizie, industriali, etc. attraverso l’applicazione di leggi scientifico-matematiche.
3. Per progetti di “altri lavori analoghi” si intendono progetti che, pur non rientrando nella tradizionale competenza dell’ingegnere, comportano a loro volta l’applicazione di regole tecniche per la realizzazione di risultati materiali. Possono riguardare i più vari settori produttivi: infatti, “il campo delle arti analoghe (similari) a quelle dell’ingegneria […] è un campo assai vasto dato lo sviluppo in rapporto alle varie esigenze dell’industria, dell’elettricità, dell’agricoltura, dell’edilizia, delle costruzioni meccaniche (progetti di macchina, di motore, di velivolo, di vettura, di turbina, ecc.)”4 . 4. Requisito imprescindibile per il riconoscimento della protezione ex Art. 99 LDA è l’originalità della soluzione tecnica adottata: la norma tutela i progetti “che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici”. Secondo quanto chiarito da certa giurisprudenza di merito5 , tale tutela si estende ai soli progetti che risolvano in maniera nuova determinati problemi tecnici, presentando l’applicazione di regole tecniche nuove o aggiornate a problemi noti, oppure l’estensione di regole già note a settori nuovi. L’originalità ex Art. 99 LDA, si noti,