SOCIETÀ, DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, IT & TMT
In data 26 giugno 2019 la Commissione Europea ha avviato un’indagine formale per valutare se l’impresa Broadcom, uno dei principali sviluppatori e fornitori di circuiti integrati per dispositivi di comunicazione cablata, abbia violato la normativa europea sulla concorrenza ponendo in essere pratiche di esclusione.
Broadcam opera in vari mercati di prodotti, tra i quali: (i) quello dei cd. system-on-a-chip, ossia chipset1 che combinano circuiti integrati che costituiscono il "cervello" di un decoder o di un modem, essenziali per portare i segnali televisivi e la connettività ai consumatori; (ii) quello dei chip front-end, componenti hardware che convertono gli ingressi analogici in uscite digitali e che possono quindi essere elaborati da un sistema su chip; (iii) quello dei cd. chipset WiFi, vale a dire componenti hardware che consentono ai decoder di implementare reti locali wireless; (iv) componenti per i cd. “central office/head end equipment”, che forniscono connessioni dati ad alta velocità.
Dalle informazioni a disposizione della Commissione, risulta che Broadcom potrebbe attuare una serie di pratiche di esclusione in relazione a tali prodotti, consistenti, in particolare, nella fissazione di obblighi di acquisto esclusivo, nella concessione di sconti o altri vantaggi condizionati all'esclusività o requisiti minimi di acquisto, nel raggruppamento di prodotti, in strategie abusive in relazione ai diritti di proprietà intellettuale e nell’interruzione volontaria dell'interoperabilità tra prodotti Broadcom e altri prodotti. Pertanto, la Commissione ha deciso di aprire un’indagine formale.
Parallelamente, la Commissione ha anche emesso una comunicazione degli addebiti al fine di imporre misure provvisorie. La Commissione ha infatti rilevato che Broadcom potrebbe detenere una posizione dominante in vari mercati per la fornitura di sistemi su chip per decoder e modem. Inoltre, alcuni accordi tra Broadcom e sette dei suoi principali clienti che fabbricano decoder e modem conterrebbero delle clausole di esclusività che possono in concreto limitare l'acquisto di sistemi su chip, chip front-end e chipset WiFi esclusivamente o quasi esclusivamente da Broadcom, con effetti negativi sulla concorrenza e limitazioni all’innovazione in tali mercati, a svantaggio dei consumatori.
Secondo la Commissione, nel caso in esame i problemi di concorrenza sollevati sono di natura seria e il comportamento di Broadcom potrebbe comportare l'eliminazione o l'emarginazione dei concorrenti prima della fine del procedimento. Una decisione interinale che imponga delle misure provvisorie risulterebbe pertanto necessaria al fine di garantire l'efficacia della decisione finale che verrà successivamente adottata. Le misure provvisorie previste sarebbero applicabili fino a quando la Commissione non avrà concluso la sua valutazione sul merito.
L’invio di una comunicazione degli addebiti volta all’imposizione di misure provvisorie nei confronti di Broadcom sembrerebbe costituire un punto di svolta nella politica di enforcement antitrust della Commissione. Si tratta infatti della prima volta, dopo 18 anni, che essa apre un sub-procedimento per l’adozione di misure provvisorie. L’ultima volta che la Commissione aveva imposto misure provvisorie nell’ambito di un procedimento antitrust risale al 2001, nel caso NDC Health/IMS Health2 . In tale occasione, la Commissione aveva ritenuto che la presenza di circostanze eccezionali giustificassero l’imposizione di misure provvisorie nel confronti dell’impresa IMS Health, leader a livello mondiale nella raccolta di dati relativi alle vendite di farmaci e alle prescrizioni mediche3 . IMS Health aveva presentato un ricorso contro la decisione della Commissione presso il Tribunale dell’Unione Europea, che ne aveva ordinato la sospensione dell’esecuzione4 . Successivamente, la Commissione aveva revocato la sua decisione del 2001, in quanto era venuta meno l’urgenza5 .
Prima dell’adozione del Regolamento (CE) n. 1/20036 che ha normato la materia, la Corte di Giustizia aveva fornito indicazioni circa le condizioni che devono sussistere affinché la Commissione possa imporre misure provvisorie. Nella Causa Camera Care del 19807 , la Corte aveva per la prima volta riconosciuto la possibilità per la Commissione di prendere “... disposizioni cautelari, in quanto possano apparire indispensabili per evitare che l'esercizio del potere di decisione previsto dall'articolo 3 [del Regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato. GUUE 13 del 21.2.1962] non finisca col diventare inefficace, o persino illusorio, a motivo del comportamento di determinate imprese..."8 . Successivamente, nella sentenza Peugeot del 19919 , la Corte aveva specificato che “... i provvedimenti cautelari che la Commissione può adottare in via provvisoria devono rientrare nell'ambito della decisione che può venire adottata in via definitiva dalla Commissione...”10. Nella sentenza La Cinq del 199211, la Corte aveva aggiunto che “... delle misure cautelari possono essere concesse solo se le pratiche di certe imprese sono, a prima vista, tali da costituire un'infrazione delle norme comunitarie sulla concorrenza, suscettibile di essere sanzionata da una decisione della Commissione. Inoltre, misure del genere possono essere adottate solo se è accertata la presenza di un caso d'urgenza, per fronteggiare una situazione atta a causare un danno grave ed irreparabile alla parte che ne richiede l'adozione, o intollerabile per l'interesse generale...”12. Sul requisito dell’infrazione prima facie, nella sentenza Peugeot la Corte aveva altresì chiarito che “... nell'ambito di un ricorso relativo alla legittimità di una decisione con cui la Commissione ha adottato misure cautelari, non si può equiparare il requisito dell'accertamento di un'infrazione prima facie con il requisito della certezza che deve essere soddisfatto da una decisione finale...”13 .
A seguito delle decisioni della Corte, la Commissione aveva adottato misure cautelari in vari procedimenti, quali il caso ECS/AKZO del 198314 o il caso ICG/CCI Morlaix del 1995.
Con l’adozione del Regolamento (CE) n. 1/200316, il potere della Commissione di imporre misure provvisorie è stato disciplinato dal suo articolo 817, ai sensi del quale la Commissione può imporre misure provvisorie alle imprese sospettate di praticare pratiche anticoncorrenziali nei casi in cui non è stata ancora raggiunta una decisione definitiva sul merito. In questo modo, la Commissione può evitare che il sospetto comportamento anticoncorrenziale danneggi irreparabilmente il mercato prima che abbia il tempo di sanzionare tale comportamento. Le misure provvisorie possono essere concesse solo se il comportamento di un'impresa costituisce a prima vista una violazione delle norme sulla concorrenza e se sussiste il rischio di un danno grave e irreparabile alla concorrenza.