Con la presente Newsletter si intende rendere un’informativa circa le novità fiscali di maggiore interesse contenute nel Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148 (d’ora in avanti indicato semplicemente come “il Decreto”), convertito dalla Legge 4 dicembre 2017 n. 172, entrata in vigore il 6 dicembre 2017.
Le citazioni normative, ove non diversamente specificato, si riferiscono all’articolato del Decreto convertito.
1. Estensione della definizione agevolata dei carichi (art. 1)
Il Decreto prevede una serie di disposizioni integrative della disciplina in materia di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione (c.d. “rottamazione dei ruoli”), già introdotta ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legge n. 193/20161 . Tale disciplina, salve talune specifiche esclusioni, prevedeva per il debitore destinatario di cartelle di pagamento, ovvero di avvisi di accertamento esecutivi e di avvisi di addebito INPS, la possibilità di estinguere le partite debitorie senza dover corrispondere le sanzioni (tributarie e contributive) nonché i relativi interessi di mora. L’ambito applicativo delle disposizioni originarie riguardava i carichi di ruolo trasmessi agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016; al fine di poter beneficiare della definizione agevolata, era necessario presentare apposita domanda entro il 21 aprile 2017 nonché aver effettuato i pagamenti di rate di dilazione pregresse in scadenza al 31 dicembre 2016.
Per effetto del Decreto, la disciplina è stata estesa e integrata dalle disposizioni di seguito riepilogate.
1.1 Riapertura della definizione agevolata dei carichi trasmessi all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 esclusivamente per i debitori che non hanno già presentato la domanda entro il 21 aprile 2017; il nuovo modello di domanda di rottamazione (modello DA 2000/17) dovrà essere presentato, a pena di decadenza, entro il 15.5.2018. Una volta presentato il modello, la procedura prevede quanto segue:
- entro il 30.6.2018 l’Agenzia delle EntrateRiscossione dovrà liquidare l’importo di tutte le rate scadute al 31.12.2016 e non pagate, relative a piani di dilazione dei ruoli in essere al 24.10.2016;
- entro il 31.7.2018 il debitore, in unica soluzione e quale condizione necessaria per l’accesso alla rottamazione, dovrà pagare le suddette rate;
- entro il 30.9.2018 l’Agenzia delle EntrateRiscossione dovrà liquidare le somme dovute per la rottamazione dei ruoli, dandone comunicazione al contribuente. A questo punto, se si è optato per il pagamento rateale, gli importi dovranno essere versati:
per il 40% entro il 31.10.2018; per un ulteriore 40% entro il 30.11.2018; per il restante 20% entro il 28.2.2019.
Se non si opta per il pagamento rateale, l’intero ammontare dovuto andrà versato entro il 31.10.2018.
1.2 Riammissione alla definizione agevolata per i contribuenti che, pur avendo già presentato domanda di definizione entro il 21 aprile 2017, hanno ricevuto un diniego basato sul mancato pagamento di rate di dilazioni dei ruoli pregresse in scadenza al 31 dicembre 2016. Anche in tal caso, occorre presentare il modello DA 2000/17 entro il 15.5.2018 e seguire la medesima procedura descritta al punto 1.1 per il pagamento (i) delle rate di piani di dilazione scadute al 31.12.2016 e (ii) degli importi dovuti per la rottamazione (in base alle liquidazioni che verranno comunicate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione).
1.3 Estensione della definizione agevolata per i carichi trasmessi all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017. La presenza di dilazioni dei ruoli in corso non impedisce la rottamazione; gli importi versati restano incamerati dall’Erario e, in nessun caso, viene dato luogo al rimborso di somme già pagate. È stato inoltre previsto che l’accesso alla rottamazione non è precluso dal mancato pagamento delle rate relative ai piani di dilazione dei ruoli in essere.
Sono sospesi i termini di versamento delle rate che scadono nel periodo che va dalla presentazione della domanda di rottamazione sino al termine di versamento della prima o unica rata (31.7.2018). Anche in tal caso, occorre presentare domanda tramite il modello DA 2000/17 entro il 15.5.2018. Entro il 30.6.2018, l’Agenzia delle EntrateRiscossione dovrà comunicare l’importo da pagare per beneficiare della rottamazione, dilazionabile in cinque rate alle seguenti scadenze:
- 31.7.2018;
- 30.9.2018;
- 31.10.2018;
- 30.11.2018;
- 28.2.2019.
Se non si opta per il pagamento rateale, l’intero ammontare dovuto andrà versato entro il 31.7.2018.
1.4 Postergazione delle rate dovute in base alla prima rottamazione. Il Decreto, oltre ad aver postergato al 7.12.2017 le rate in scadenza il 31.7.2017, il 30.9.2017 e il 30.11.2017, ha differito al 31.7.2018 il pagamento della quarta rata, originariamente in scadenza il 30.4.2018. Rimane invece invariato il termine di pagamento della quinta e ultima rata, fissato al 30.9.2018.
2. Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 1-ter)
Il Decreto introduce alcune diposizioni semplificative e agevolative in materia di trasmissione dei dati delle fatture (c.d. spesometro) e relative sanzioni.
In particolare, le sanzioni per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, effettuata ai fini dello spesometro “obbligatorio”2 ovvero in base al regime opzionale3 , non saranno applicate relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018.
In relazione alla comunicazione opzionale, viene stabilito che l’omessa o errata trasmissione dei dati comporta l’irrogazione della sanzione di Euro 2,00 per ciascuna fattura, con un massimo di Euro 1.000,00 per ciascun trimestre4 (ferma restando la riduzione della sanzione alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza), come già previsto per lo spesometro obbligatorio.
Ai fini dello spesometro obbligatorio, si riconosce la facoltà di effettuare la trasmissione dei dati con cadenza semestrale e vengono semplificati i dati da trasmettere che riguarderanno unicamente:
- la partita IVA dei soggetti coinvolti nell’operazione;
- il codice fiscale per i soggetti privati;
- la data e il numero della fattura;
- la base imponibile e l’aliquota IVA applicata;
- l’imposta o, laddove questa non sia applicata in fattura, la tipologia di operazione.
Inoltre, in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 6, del DPR n. 695/1996, è introdotta la facoltà di trasmettere i dati del documento riepilogativo.
È prevista l’emanazione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate.
3. Estensione dello split payment a tutte le società controllate dalla P.A. (art. 3)
Il Decreto estende la portata applicativa dello split payment anche alle società partecipate in misura non inferiore al 70%, direttamente o indirettamente, dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli enti e società a loro volta assoggettati allo split payment. Inoltre, vengono inclusi nel perimetro applicativo della disciplina gli enti pubblici economici, le aziende speciali e le fondazioni partecipate dalla Pubblica Amministrazione per una percentuale non inferiore al 70%.
Per effetto delle predette modifiche, l’elenco di cui al comma 1-bis dell’articolo 17-ter del DPR 633/1972, recante l’indicazione dei soggetti ai quali si applica lo split payment - in aggiunta alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del medesimo articolo - risulta così formulato:
0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
a) società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);
c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
d) società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dovranno stabilirsi le modalità di attuazione delle disposizioni modificative del predetto elenco, che avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applicheranno alle operazioni per le quali sarà emessa fattura a partire dalla medesima data.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 5-ter del DM 23.01.2015, al fine di agevolare l’individuazione delle società soggette a split payment, il Dipartimento delle Finanze del MEF pubblica i relativi elenchi:
- in via provvisoria, entro il 20 ottobre di ciascun anno;
- in via definitiva, entro il 15 novembre, con effetti a valere dall’anno successivo.
Il 19 dicembre 2017, il Dipartimento delle Finanze ha reso noti, mediante il proprio sito istituzionale, gli elenchi per l’anno 2018 dei soggetti obbligati all’applicazione dello split payment aggiornati con le modifiche apportate dal Decreto.
4. Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo (art. 4)
L’art. 4, comma 1, del Decreto interviene sulla disciplina del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017 (convertito dalla Legge n. 96/2017)5 estendendo, tra l’altro, l’ambito di applicazione del beneficio agli investimenti effettuati sulla stampa – quotidiana e periodica – anche on line. La disciplina complessiva post modifiche può essere sintetizzata come segue.
A decorrere dall’anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell’ 1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente, è attribuito – nel rispetto dei limiti di spesa previsti - un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, saranno stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle predette disposizioni agevolative, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa.
Una quota di spesa pari a Euro 20 milioni è destinata al riconoscimento del credito d’imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1 per cento l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016 (vale a dire 24 giugno 2016 – 31 dicembre 2016).
La comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24.11.2017 ha anticipato il contenuto delle disposizioni attuative da emanarsi con l’apposito DPCM, e ha chiarito – tra l’altro – quanto segue:
- gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile;
- sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari, quali televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat line con servizi a sovraprezzo;
- le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.
5. Aliquote IVA (art. 5)
Il Decreto, modificando la disposizione (articolo 1, comma 718, della Legge n. 190/2014) che aveva previsto, tra l’altro, l’aumento delle aliquote IVA – ordinaria e ridotta - a decorre dall’anno 2018, provvede a declinare differentemente, rispetto alle originarie previsioni, l’incremento dell’aliquota IVA del 10% (aumento di 1,14 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019). Tuttavia, nella Legge di bilancio 2018, è prevista una ulteriore disposizione che determina la totale neutralizzazione, per l’anno 2018, degli incrementi delle aliquote IVA, sia ordinaria che ridotta6 .
6. Collaborazione volontaria per emersione di redditi prodotti all’estero (art. 5-septies)
Il Decreto prevede una nuova procedura di collaborazione volontaria avente un ambito di applicazione particolarmente circoscritto (c.d. “mini voluntary disclosure”).
Sarà possibile regolarizzare le violazioni relative agli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche) commesse in relazione ad attività e somme detenute al 6 dicembre 2017 (ossia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto) su conti correnti e libretti di risparmio all’estero derivanti da:
- redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti all’estero;
- redditi derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.
Potranno beneficiare della “mini voluntary disclosure” i soggetti:
- fiscalmente residenti in Italia (ovvero i loro eredi) in precedenza residenti all’estero, iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE);
- coloro che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zona di frontiera o in Stati limitrofi.
Per procedere con la regolarizzazione, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle attività e somme non dichiarate, i contribuenti dovranno provvedere al versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi. L’istanza per l’adesione alla procedura dovrà essere presentata entro il 31 luglio 2018. Gli autori delle violazioni potranno provvedere spontaneamente al versamento in un’unica soluzione di quanto dovuto entro il 30 settembre 2018, ovvero in tre rate mensili consecutive di pari importo (la prima con scadenza il 30 settembre 2018).
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione della procedura.
7. Disposizioni in materia di tenuta dei registri IVA (art. 19-octies, comma 6)
Il Decreto7 dispone che, nel rispetto di determinate condizioni, la tenuta con sistemi elettronici dei registri IVA acquisti e vendite è considerata regolare anche qualora gli stessi non siano materializzati su supporti cartacei nei termini normalmente previsti, ossia anche oltre il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno cui si riferiscono i dati dei registri.
La semplificazione si applica limitatamente alla tenuta:
- del registro IVA delle fatture emesse ex art. 23 del DPR 633/72;
- del registro IVA degli acquisti ex art. 25 del DPR 633/72.
In difetto della trascrizione su carta, la regolarità dei suddetti registri tenuti mediante sistemi elettronici è riconosciuta a condizione che, in sede di accesso, ispezione o verifica:
- risultino aggiornati sui supporti elettronici;
- siano stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.
La semplificazione non si applica, invece, agli altri registri tenuti con sistemi meccanografici per i quali, una volta decorsi tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni annuali cui si riferiscono i dati contenuti negli stessi, la tenuta sarà considerata regolare soltanto a condizione che sia stata effettuata la relativa stampa8.
8. Altre disposizioni
Si segnala, infine, che il Decreto, tra le altre disposizioni di natura fiscale, è intervenuto anche in materia di:
- regime fiscale dei “lavoratori impatriati” di cui all’art. 16, comma 4, del D.Lgs. 14.09.2015 n. 147/2015 (cfr. art. 8-bis);
- utilizzo della firma digitale per la sottoscrizione degli atti di natura fiscale riguardanti gli artt. 2498 - 2506 c.c. - quindi in tema di trasformazione, fusione e scissione - e l’art. 2556 c.c., relativo ai contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda (cfr. art. 11-bis);
- modalità di notifica delle cartelle di pagamento (cfr. art. 19-octies, comma 2);
- possibilità per l’Agenzia delle Entrate di prorogare gli obblighi dichiarativi e comunicativi (cfr. art. 19-octies, comma 4).