Tratto da il Quotidiano del Fisco – il Sole 24 Ore 

Nel bilancio 2016 le società Oic adopter con strumenti derivati di copertura hanno applicato per la prima volta le nuove regole di contabilizzazione introdotte dal Dlgs 139/2015.

Le regole contabili 

Il nuovo articolo 2426, numero 11-bis, primo comma, del codice civile, infatti, obbliga a rilevare in bilancio i derivati al loro fair value. L’Oic 32 pubblicato nel dicembre 2016 fornisce i criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura (paragrafo 71 e seguenti). Il trattamento contabile varia a seconda che lo strumento si classifichi come di copertura delle variazioni di fair value di attività o passività (come fair value hedge) ovvero come copertura della variabilità di flussi finanziari futuri (come cash flow hedge). Nel primo caso, le oscillazioni del valore dello strumento derivato vengono contabilizzate nel conto economico, mentre, nel secondo caso, vengono imputate ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto.

Il trattamento contabile

Ipotizziamo che una società industriale (non micro-impresa) a inizio 2016 abbia stipulato un Irs (Interest rate swap), avente finalità di copertura dei flussi di interesse variabili generati da un mutuo e che dai calcoli effettuati risulta avere un fair value al 31 dicembre 2016 positivo di 100. L’applicazione della nuova impostazione contabile in esame comporta la rilevazione del derivato tra le attività nella voce «C.III.5/B.III.4 Strumenti finanziari derivati attivi» movimentando, in contropartita, la riserva di patrimonio netto «A.VII Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi» al netto della relativa fiscalità differita.

Le regole fiscali S

i tratta ora di comprendere quale trattamento fiscale debba essere applicato a tale rilevazione contabile. Premesso che l’articolo 13-bis, del Dl 244/2016, ha introdotto il principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio, il Dm 3 agosto 2017 , per effetto del richiamo operato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), estende anche ai soggetti Oic l’applicazione dall’articolo 7, commi 2, 3 e 4, del Dm 8 giugno 2011:

• riconoscendo la qualificazione di strumento derivato di copertura alle operazioni in cui un’impresa designa come relazione di copertura solo le variazioni dei flussi finanziari o del fair value dell’elemento coperto al di sopra o al di sotto di un determinato prezzo o in base ad altra variabile;• riconoscendo la qualificazione di strumento derivato di copertura alle operazioni in cui un’impresa designa come relazione di copertura solo le variazioni dei flussi finanziari o del fair value dell’elemento coperto al di sopra o al di sotto di un determinato prezzo o in base ad altra variabile;• confermando, in ipotesi di copertura di flussi finanziari, che gli utili o le perdite generati dallo strumento concorrono alla determinazione della base imponibile al momento dell’imputazione al Conto economico, secondo le disposizioni dell’articolo 112, comma 5, del Tuir;• stabilendo che la finalità di copertura del derivato emerge se e nella misura in cui risulta da atto di data certa anteriore o contestuale alla negoziazione dello strumento di copertura ovvero dal primo bilancio di esercizio approvato successivamente alla data di negoziazione dello strumento di copertura. Pertanto, in presenza della menzionata designazione “di copertura” nel bilancio, lo strumento derivato si considera con finalità di copertura anche ai fini fiscali.

Il trattamento fiscale

Tornando all’esempio, dunque, ipotizzando che nel caso in esame le condizioni previste sia dall’Oic sia dal Dm 8 giugno 2011 siano rispettate, il riconoscimento fiscale del criterio contabile, comporta l’irrilevanza ai fini fiscali degli effetti della copertura di flussi finanziari fintanto che tali flussi non siano imputati al Conto economico. Pertanto, in sede di calcolo delle imposte 2016, dunque, nessuna variazione dovrà essere effettuata.