Congiuntamente alla proposta legislativa volta ad adeguare le norme in materia di responsabilità civile extracontrattuale all’intelligenza artificiale (IA)[1], in data 28 settembre 2022 la Commissione ha presentato un’ulteriore proposta[2] al fine di modificare molteplici aspetti della disciplina attualmente in vigore in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi[3].
La proposta trova la sua ratio nel fatto che sebbene la Direttiva 85/374/CEE, da quasi 40 anni, costituisca per i cittadini una rete di sicurezza legale, che consente loro di chiedere un risarcimento nel caso subiscano danni a causa di prodotti difettosi, essa presenta diverse carenze, come evidenziato dalla valutazione effettuata nel 2018 nell’ambito del Programma di controllo dell’adeguatezza ed efficacia della regolamentazione della Commissione (Regulatory Fitness and Performance Programme, REFIT)[4]. Più particolarmente, il fatto che, nell’attuale era digitale, siano presenti sul mercato prodotti che non potevano essere previsti né tantomeno regolamentati dal legislatore europeo del 1985 ha contribuito ad una incertezza normativa in merito all’applicazione della Direttiva 85/374/CEE ai casi di responsabilità per danno da prodotti difettosi appartenenti alla digital economy e all’economia circolare. Il c.d. “onere della prova”[5], inoltre, risultava particolarmente gravoso i danneggiati nei casi complessi quali, tra gli altri, quelli concernenti prodotti farmaceutici o basati sull'IA. La Direttiva 85/374/CEE, infine, limitava eccessivamente la possibilità di presentare domande di risarcimento, prevedendo che i danni patrimoniali di valore inferiore a 500 euro non fossero recuperabili.
La proposta della Commissione, pertanto, mira a garantire che le norme in materia di responsabilità si adattino ai prodotti propri dell’economia circolare e dell’era digitale, di modo da garantire un miglior funzionamento del mercato interno, una concorrenza non falsata tra operatori di mercato nonché un elevato livello di protezione della salute e dei beni dei consumatori.
In primo luogo, la proposta risponde alla realtà dei prodotti nell'era digitale in modo tecnologicamente neutro, includendo nella definizione di “prodotto”[6] anche l’elettricità, il software e i file per la fabbricazione digitale, in modo che per i danni da essi cagionati possano eventualmente sorgere profili di responsabilità in capo al fabbricante.
In secondo luogo, sebbene la prova per stabilire se un prodotto sia difettoso sia sostanzialmente identica a quella prevista dalla Direttiva 85/374/CEE, la proposta aggiunge le funzioni di interconnessione o di apprendimento automatico dei prodotti all'elenco non esaustivo di fattori di cui gli organi giurisdizionali devono tenere conto nel valutare l'esistenza di difetti[7].
In terzo luogo, pur mantenendo l'onere della prova a carico del danneggiato, la proposta lo alleggerisce attraverso delle presunzioni in merito al carattere difettoso dei prodotti, al nesso di causalità tra difetto e danno o ad entrambi gli elementi[8].
In quarto luogo, la proposta tiene conto della crescente tendenza dei consumatori ad acquistare prodotti direttamente da Stati terzi senza che vi sia un fabbricante o un importatore con sede nell'Unione, garantendo che esista sempre un operatore economico nell'Unione contro il quale possa essere presentata una domanda di risarcimento[9]. A tale proposito, sebbene gli operatori economici continuino ad avere diritto, come previsto dalla Direttiva 85/374/CEE, ad essere esonerati dalla responsabilità a determinate condizioni in relazione alle quali l'onere della prova è a loro carico, le relative esenzioni sono state adeguate per tenere conto della capacità dei prodotti dell'era digitale di evolversi o di essere modificati dopo l'immissione sul mercato. Laddove, tuttavia, il carattere difettoso del prodotto sia dovuto ad un “servizio correlato”[10], ad un software oppure alla mancanza degli aggiornamenti o delle migliorie necessari per mantenere la sicurezza, e a condizione che il prodotto stesso sia sotto il controllo del fabbricante, l’operatore economico non sarà esentato dalla responsabilità[11].
La proposta, infine, stabilisce che la responsabilità non può essere esclusa né limitata per legge o disposizione contrattuale, non consentendo pertanto agli Stati membri di fissare soglie minime o massimali finanziari per il risarcimento[12].
La proposta della Commissione dovrà ora essere discussa e adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio. Dopodiché, una volta entrata in vigore, gli Stati Membri avranno a disposizione 12 mesi per conformarvisi, comunicando alla Commissione il testo delle disposizioni da loro adottate[13].