Il 16 febbraio sono state pubblicate le conclusioni dell’Avvocato Generale Julianne Kokott (AG) nella causa C-74/16. La causa si riferisce ad un’esenzione fiscale riconosciuta dalla Spagna alla Chiesa cattolica in forza di una convenzione internazionale stipulata nel 1979 con lo Stato del Vaticano. Sulla base di tale convenzione, un istituto della Chiesa cattolica, la Congregacion de Escuelas Pias Provincia de Betania (Congregacion), chiedeva il rimborso dell’imposta su costruzioni, impianti e opere per alcuni interventi di ristrutturazione e ampliamento di una sala conferenze (utilizzata da una scuola) di sua proprietà.
Tra le diverse questioni sulle quali si è espresso l’AG, quella centrale riguarda la qualificazione dell’attività effettivamente svolta dalla Congregacion, in quanto, come è noto, soltanto l’attività delle imprese (da intendersi in senso funzionale) è soggetta alla normativa europea in materia di concorrenza, ivi inclusa la disciplina degli aiuti di stato. Come da giurisprudenza consolidata, il fatto che, di norma, l’attività delle Chiese riguardi lo svolgimento di compiti religiosi e sociali non esclude di per sé che alcune singole attività possano essere considerate aventi carattere economico e quindi attirare l’applicazione di tali normative.
Nel caso in commento, la richiesta di esenzione fiscale riguarda alcuni interventi edilizi realizzati da Congregacion su uno dei suoi edifici scolastici, collegata all’attività di insegnamento svolta da Congregacion quale responsabile della scuola. I locali della scuola venivano utilizzati principalmente per servizi didattici, finanziati prevalentemente con risorse pubbliche, equiparabili all’istruzione obbligatoria impartita nelle scuole statali. Di conseguenza, l’istruzione obbligatoria così impartita era da ritenersi integrata nel sistema scolastico pubblico e non ha, pertanto, carattere economico.
Tuttavia, nella stessa scuola venivano offerti anche insegnamenti considerati “facoltativi”, finanziati mediante il pagamento di una retta dai genitori degli alunni. In tal modo, l’attività svolta da Congregacion, tramite l’erogazione dei servizi didattici appena descritti, sembrava in parte qualificabile, almeno in parte, come economica, comportando che la sala conferenze (oggetto dell’esenzione fiscale), non venendo esclusivamente impiegata per scopi sociali, culturali o educativi, veniva anche utilizzata per lo svolgimento di attività di natura imprenditoriale.
Per stessa ammissione dell’AG, spetta al giudice di rinvio valutare il rapporto tra l’attività economica e l’attività non economica svolta della Congregacion. L’AG in ogni caso propone alcuni criteri che dovrebbero essere tenuti in considerazione ai fini della suddetta valutazione. Tra gli altri, l’AG afferma che non si dovrà fare solo riferimento alla quota di spazi della scuola dedicati alle diverse tipologie di insegnamento ma, al contrario, dovranno essere tenuti in considerazione altri dati quali il numero di classi e le ore di lezione, il numero di studenti e di insegnanti adibiti a ciascuna della tipologie di insegnamento, nonché il budget medio annuale destinato alle due diverse attività.
Qualora, al termine di tale valutazione, l’attività avente carattere imprenditoriale fosse marginale rispetto ai servizi di insegnamento erogati con finalità sociale, culturali ed educative, secondo l’AG sarebbe corretto negare la natura economica dell’attività della Congregacion e, di conseguenza, l’applicabilità della disciplina in materia di aiuti di Stato.
L’AG afferma al riguardo che, al fine di soddisfare il principio della certezza del diritto, “…è necessario riconoscere una soglia che possa fungere, sia per le imprese che per le autorità nazionali, da regola generale, ai fini della qualificazione di un’attività economica come secondaria…”. Con un passaggio logico che, a ben vedere, non risulta essere del tutto lineare, l’AG afferma che tale soglia dovrebbe essere del 10%, “…in linea con le soglie usuali nel diritto della concorrenza..”. Tuttavia, è bene notare come tali soglie (come ad esempio quella a cui fa riferimento direttamente l’AG, ossia quella del 5% prevista dalle “Linee guida sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del trattato” oppure quella della c.d. Comunicazione de minimis, curiosamente non citata invece dall’AG) fanno riferimento solitamente a quote di mercato e, pertanto, rendono apparentemente ancora più arbitraria la soglia suggerita dall’AG.
Sulla scorta di tale ragionamento, l’AG continua affermando che un’attività economica può essere considerata come del tutto secondaria rispetto ad un’attività non economica se la prima rappresenta meno del 10% dell’attività considerata dall’ente interessato nel settore rilevante. Al contrario, qualora l’attività economica dovesse raggiungere almeno tale soglia, si dovrebbe ritenere che l’ente in questione svolge un’attività in parte economica e in parte non economica e, pertanto, anche l’asserito trattamento preferenziale pubblico ad esso accordato dovrebbe essere considerato in parte (pro rata) quale potenziale vantaggio da valutare alla luce della disciplina degli aiuti di Stato.
Sul punto l’AG ha quindi proposto alla CdG di rispondere alla pronuncia pregiudiziale affermando che “…un’esenzione dell’imposta su costruzioni, impianti e opere […] non viola il divieto di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nella misura in cui riguarda un edificio scolastico utilizzato dalla Chiesa cattolica per l’erogazione di servizi di insegnamento non a titolo commerciale, ma nell’ambito del compito di carattere sociale, culturale ed educativo affidatole”.
Non resta che attendere se la CdG seguirà (in tutto o in parte) le conclusioni dell’AG.