Il Decreto Legislativo n. 26 del 7 marzo 2023, che ha implementato la Direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. “Direttiva Omnibus”), ha apportato significative revisioni al sistema sanzionatorio previsto in caso di pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie nei contratti conclusi con i consumatori.

  • In primo luogo, vengono ridefiniti gli importi delle sanzioni amministrative irrogabili dall’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato (AGCM), prevedendo che, nel caso in cui l’AGCM accerti la commissione di una pratica commerciale scorretta o l’utilizzo di clausole vessatorie potrà applicare una sanzione amministrativa compresa tra Euro 5.000 ed Euro 10 milioni (raddoppiando, quindi, il precedente massimo edittale, fissato in Euro 5 milioni).

Inoltre, nei casi di c.d. “infrazioni diffuse” – ossia violazioni di norme consumeristiche di rilievo transfrontaliero nell’Unione Europea, ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2934 – l’AGCM potrà irrogare una sanzione amministrativa pari, nel massimo, al 4% del fatturato annuo del professionista realizzato in Italia ovvero negli Stati Membri dell’UE interessati; qualora le informazioni sul fatturato annuo non siano disponibili, l’importo massimo della sanzione irrogata sarà pari ad Euro 2 milioni.

Infine, anche il massimo edittale della sanzione amministrativa prevista in caso di inottemperanza ai provvedimenti dell'AGCM ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti, viene innalzato da Euro 5 milioni ad Euro 10 milioni.

  • Vengono codificati alcuni criteri, non esaustivi, che l’AGCM potrà tenere in considerazione ai fini dell’irrogazione delle sanzioni. In particolare:
    • la natura, gravità, entità e durata della violazione;
    • eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;
    • eventuali violazioni commesse in precedenza dal professionista;
    • i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal professionista in conseguenza della violazione;
    • le sanzioni inflitte al professionista per la medesima violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri;
    • eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti.
  • Infine, viene espressamente attribuita ai consumatori lesi da pratiche commerciali sleali, la possibilità di adire il giudice ordinario, al fine di ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, tra cui: (i) il risarcimento del danno subito e (ii) ove applicabile, la riduzione del prezzo o (iii) la risoluzione del contratto, tenuto conto, se del caso, della gravità e della natura della pratica commerciale sleale, del danno subito e di altre circostanze pertinenti, facendo salvi gli altri rimedi disponibili.

Tali disposizioni saranno efficaci a partire dal 2 aprile 2023.

Per gli ulteriori aspetti della normativa consumeristica emendati dal decreto Legislativo n. 26/2023, di implementazione della Direttiva Omnibus, si rimanda alle note, di recente pubblicazione, sui nuovi obblighi informativi precontrattuali in capo alle piattaforme digitali nel caso di vendite e-commerce e sul diritto di recesso e i nuovi obblighi per le imprese.