DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI
Il Competition Appeal Tribunal si
allinea alla giurisprudenza della Corte
di Giustizia in materia di restrizioni
alle vendite online
26/09/2018
GLOBALLY MINDED, SOCIETÀ, DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA
Roberto A. Jacchia
Sara Capruzzi
Il 7 settembre 2018 il Competition
Appeal Tribunal (CAT) britannico ha
confermato la decisione della
Competition Market Authority (CMA) nei
confronti dell’impresa PING Europe
dell’Unione Europea (TFUE) e riafferma i
principi già statuiti dalla Corte di Giustizia
in materia di restrizioni alle vendite
online
2
.
Ping produce accessori sportivi per il
golf. Caratteristica distintiva dell’impresa
Limited Ltd (Ping) in merito al divieto
imposto ai propri rivenditori di vendere
online le attrezzature da golf che essa
produce
1
. La sentenza del CAT
è la sua attenzione alla
personalizzazione del prodotto, secondo
le esigenze e peculiarità del cliente. In
particolare, il processo di vendita delle
mazze da golf Ping è caratterizzato da
riconosce la violazione dall’articolo 101
del Trattato sul Funzionamento
1
[2018] CAT 13, 07.09.2018, Case No 1279/1/12/17, Ping Europe Limited v Competition and Markets
Authority. Disponibile al seguente LINK.
2
Si veda, in particolare, CGUE 13.10.2011, Causa C-439/09, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique. Si
veda altresì CGUE 06.12.2017, Causa C-230/16, Coty Germany. Per maggiori informazioni si veda
il nostro articolo disponibile al seguente LINK.
www.dejalex.com
interviste con il cliente, misurazioni e test
dello swing miranti a realizzare un alto
livello di custom fitting individuale
. Ping
ritiene che la modalità di vendita online,
che non prevede il contatto diretto con il
cliente, non risulti idonea ad assicurare la
qualità e il servizio che la
contraddistinguono. Di conseguenza,
Ping aveva inserito nei contratti con i
propri rivenditori delle clausole che
proibivano la vendita online dei suoi
prodotti.
3
Questa pratica era stata sanzionata dalla
CMA con un’ammenda pari a 1,45 milioni
di sterline. La CMA aveva ritenuto che la
condotta fosse stata assunta in
violazione del Competition Act del 1998 e
dell’articolo 101 TFUE
. Secondo l’ANC,
il divieto di vendita online costituiva una
restrizione della concorrenza per
oggetto
4
che poteva, inoltre, beneficiare
dell’esenzione prevista all’articolo 101,
paragrafo 3, TFUE
5
. Se da un lato il
divieto di vendite online imposto da Ping
poteva avere effettivamente l’obiettivo di
promuovere la personalizzazione dei
6
3
Si veda il punto 16 della sentenza del CAT: “… Custom fitting is described by Ping as consisting of
the following inter-related steps:
(1) Initial interview - during which the PGA professional/trained fitter identifies the golfer’s ball flight
tendencies, current equipment specifications, likes and dislikes, as well as needs and preferences
from new equipment.
(2) Static measurement - which focuses on taking and recording a golfer’s basic measurements of
height, wrist crease-to-floor, wrist crease-tomiddle-finger and length of middle finger to the start of
the palm.
(3) Dynamic swing test - during this part of the process, a golfer will hit balls from an impact board,
with special tape on the sole of an iron. When the club hits the board, it leaves marks on the tape
that help the fitter determine the correct lie of the club (i.e. the angle between the club sole and the
shaft).
(4) Ball flight analysis - during this step, the consumer will hit a variety of clubs with slightly different
specifications to isolate each fitting variable and determine the most appropriate model and fitting
combination of colour code (iron only), club length, shaft type and flex, and grip type and size that
gives the player the best opportunity to achieve his/her desired ball flight and ultimate shot result.
This part of the fitting normally utilises a ball flight-tracking device which provides very accurate
detailed information to assist in the fitting decision…”.
4
L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE stabilisce che sono “… incompatibili con il mercato interno e
vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche
concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per
effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed
in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di
transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni
equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni
supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con
l'oggetto dei contratti stessi…”.
5
Maggiori informazioni sulle limitazioni per oggetto e per effetto sono reperibili al seguente LINK.
6
Ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, “… le disposizioni del paragrafo 1 possono essere
dichiarate inapplicabili:
- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,
che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il
progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne
deriva, ed evitando di
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali
obiettivi;
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti
di cui trattasi…”.
www.dejalex.com
2
prodotti e il servizio di custom fitting,
dall’altro lato, la CMA riteneva che tale
obiettivo potesse essere raggiunto
attraverso misure più proporzionali e
meno restrittive, mediante delle
funzionalità interattive online che
avrebbero ugualmente consentito la
personalizzazione (ad esempio, con
l’introduzione di una tecnologia livechat)
obiettivi che esse mirano a raggiungere,
e al contesto giuridico ed economico in
cui si collocano
. In particolare, il CAT
ha osservato, come già la Corte di
Giustizia nella sentenza Pierre Fabre
10
11
.
Ping si era rivolta al CAT per ottenere
l’annullamento della decisione della CMA
sostenendo, tra l’altro, che l’ANC
britannica avesse commesso un errore
nel ritenere la condotta una restrizione
della concorrenza per oggetto, in quanto
la promozione del custom fitting
costituiva un obiettivo legittimo. Inoltre, le
misure alternative suggerite dalla CMA
non sarebbero altrettanto efficaci per
7
,
che la clausola di un contratto di
distribuzione selettiva che vieta ai
distributori la vendita online dei prodotti
contrattuali costituisce appunto una
restrizione della concorrenza per
oggetto, a meno che tale clausola non
sia oggettivamente giustificata
. Il CAT
ha inoltre osservato che un accordo può
avere un oggetto restrittivo anche se non
ha la restrizione della concorrenza come
unico obiettivo, ma persegue altresì altri
obiettivi legittimi
12
. Pertanto, il Tribunale
britannico ha condiviso la conclusione
della CMA ed ha ravvisato nella condotta
di Ping conseguenze negative sia per i
consumatori, sia per i distributori. Ai
13
raggiungere l’obiettivo perseguito,
poiché, in mancanza di contatto diretto
con i clienti, essi potrebbero compiere
scelte disinformate al momento
dell’acquisto, con possibile impatto
negativo sulla qualità del gioco e, nel
lungo termine, finanche sull’immagine
dell’impresa
. Pertanto, secondo Ping, il
divieto di vendite online era
proporzionato rispetto all’obiettivo
perseguito. Il CAT ha sostanzialmente
confermato quanto già statuito dalla
CMA.
Nel determinare la presenza di una
restrizione per oggetto, il CAT ha
richiamato la giurisprudenza della Corte
di Giustizia
8
primi, infatti, verrebbe preclusa la
possibilità di confrontare i prezzi dei
prodotti Ping proposti dai vari rivenditori,
attraverso, ad esempio, l’uso di
comparatori online, i secondi, invece,
non avrebbero la facoltà di vendere i
prodotti Ping al di fuori della ristretta area
geografica in cui si trovano
14
, in base alla quale è
necessario far riferimento al tenore delle
clausole contrattuali controverse, agli
9
.
Con riferimento alla presenza o meno di
un deficit di proporzionalità tra la
condotta di Ping e l’obiettivo perseguito,
il CAT non ha ritenuto che la fornitura di
un’assistenza personalizzata al cliente
fosse idonea a giustificare il divieto di
vendita online. Nella sentenza Pierre
Fabre, infatti, la Corte di Giustizia non
aveva accolto “… gli argomenti relativi
alla necessità di fornire una consulenza
personalizzata al cliente e di assicurare
7
Si veda il punto 172 della sentenza del CAT.
8
Si veda il punto 173 della sentenza del CAT.
9
Si vedano in particolare CGUE 11.09.2014, Causa C-67/13 P, Groupment des Cartes Bancaires
contro Commissione europea; CGUE 13.10.2011, Causa C-439/09, Pierre Fabre DermoCosmétique.
10
CGUE 11.09.2014, Causa C-67/13 P, Groupment des Cartes Bancaires contro Commissione
europea, punto 53. CGUE 13.10.2011, Causa C-439/09, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, punto 35.
11
CGUE 13.10.2011, Causa C-439/09, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique.
12
La Corte di Giustizia aveva infatti affermato che, “… in materia di accordi istitutivi di un sistema di
distribuzione selettiva, la Corte ha già rilevato che siffatti accordi influiscono necessariamente sulla
concorrenza nel mercato comune. Tali accordi, in assenza di un’oggettiva giustificazione, devono
essere considerati «restrizioni per oggetto»…”(punto 39).
13
Si veda CGUE 20.11.2008, Causa C-209/07, Beef Industry Development e Barry Brothers, punto
21.
14
Si vedano i punti 147 e 148 della sentenza del CAT.
www.dejalex.com
3
la tutela del medesimo contro un utilizzo
non corretto di prodotti, nell’ambito della
vendita di farmaci non soggetti a
prescrizione medica e di lenti a contatto,
addotti per giustificare un divieto di
vendita via Internet…”
. Il CAT ha altresì
respinto gli argomenti di Ping secondo i
quali l’assenza di personalizzazione del
prodotto derivante dalle vendite online
avrebbe potuto danneggiare l’immagine
dell’impresa. Secondo il CAT, infine, il
divieto di vendite online non
beneficerebbe neanche dell’esenzione
prevista all’articolo 101, paragrafo 3,
TFUE
15
.
Peraltro, il CAT ha ritenuto eccessiva
l’ammenda di 1,45 milioni di sterline
comminata dalla CMA, riducendola di
circa 200.000 sterline.
16
La sentenza del CAT risulta allineata con
la giurisprudenza della Corte di Giustizia
in materia di restrizioni alle vendite online
conformandosi in particolare alla
sentenza Pierre Fabre. Sulla medesima
materia è inoltre pendente di fronte alla
High Court inglese una causa intentata
dall’impresa Beauty Bay, rivenditrice
online di prodotti per la cura del corpo e
di cosmetici, contro L’Oreal, a seguito
dell’introduzione, negli accordi di
distribuzione di quest’ultima, di una
clausola che prevede che tutti i rivenditori
online autorizzati debbano disporre di
almeno un punto vendita fisico.
15
CGUE 13.10.2011, Causa C-439/09, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, punto 44. Si veda altresì
CGUE 11.12.2003, Causa C-322/01, Deutscher Apothekerverband, punto 114; CGUE 02.12.2010,
Causa C-108/09, Ker-Optika, punti 68-69.
16
Si vedano I punti 208-212 della sentenza del CAT.
www.dejalex.com
4
Roberto A. Jacchia
PARTNER
+39 02 72554.1
Via San Paolo 7
20121 - Milano
Sara Capruzzi
ASSOCIATE
+32 (0)26455670
Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles
MILANO
Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
ROMA
Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
BRUXELLES
Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
MOSCOW
Ul. Letnikovskaya, 10/2 · 115114, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
www.dejalex.com
5