Facendo seguito alla precedente newsletter, di seguito si analizzeranno alcune ulteriori novità introdotte dal D.lgs. n. 36/2023 (il “nuovo Codice”) in tema di Livelli di progettazione - Appalto integrato - Revisione prezzi – Qualificazione delle Stazioni Appaltanti – Subappalto a cascata – Criteri di aggiudicazione.

  1. Livelli di progettazione

I livelli di progettazione “in materia di lavori pubblici” sono stati ridotti dai tre precedentemente previsti a due, cioè al:

  • progetto di fattibilità tecnico-economica

ed

  • il progetto esecutivo (art. 41).

È stato quindi eliminato il livello intermedio della progettazione definitiva.

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  1. Appalto integrato

Il nuovo Codice liberalizza definitivamente la possibilità di affidare, insieme all’esecuzione lavori, anche la progettazione esecutiva (c.d. Appalto integrato - art. 44).

Il vecchio Codice conteneva un divieto generale di appalto integrato, che era ammesso solo in via eccezionale (divieto sospeso solo temporaneamente fino al 30 giugno 2023 dal D.L. n. 77/2021).

La nuova disciplina prevede che l’Appalto integrato possa essere affidato da SA qualificate (si veda il punto 4) sulla base del solo progetto di fattibilità tecnico-economica e di motivazioni in ordine ad “esigenze tecniche”. Sono escluse dall’appalto integrato le opere di manutenzione ordinaria. ***

  1. Revisione prezzi

Il nuovo Codice sistematizza definitivamente l’obbligo di inserire nei bandi di gara clausole che prevedano la revisione del prezzo a seguito del verificarsi di specifiche condizioni oggettive che comportino una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio - in aumento o diminuzione - superiore al 5% e nella misura dell’80% della variazione stessa (art. 60). Per stabilire le variazioni dei prezzi saranno utilizzati:

  1. per i lavori, gli indici sintetici del costo di costruzione;
  2. per servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Gli indici sono pubblicati ed aggiornati dall’ISTAT, mentre il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti potrà individuare con proprio provvedimento ulteriori indici ritenuti rilevanti (art. 60, co. 4).

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  1. Stazioni appaltanti (“SA”) qualificate e Centrali di Committenza

Il nuovo Codice introduce una distinzione sostanziale tra SA qualificate e non qualificate, prevedendo che queste ultime possano procedere in autonomia all’acquisizione:

  • di forniture e servizi entro le soglie previste per gli affidamenti diretti (i.e importo inferiore a 140.000 Euro);
  • di lavori per un importo pari o inferiore a 500.000 Euro (art. 62, co. 1).

Oltre tali soglie le SA non qualificate dovranno rivolgersi ad una SA qualificata o ad una Centrale di Committenza qualificata iscritte in uno specifico elenco tenuto da ANAC. Le SA qualificate metteranno a disposizione strumenti di acquisto o si occuperanno direttamente della gara in via ausiliaria.

Nel caso in cui una SA qualificata rifiuti la richiesta di una non qualificata sarà l’ANAC ad assegnare d’ufficio una stazione qualificata o una centrale di committenza qualificata alla richiedente (art. 62, co. 10).

La qualificazione per la progettazione e l’affidamento si articola in tre fasce di importo:

a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;

b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per i lavori fino alla soglia comunitaria di Euro 5.382.000;

c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Nell’elenco ANAC sono iscritte di diritto alcune SA come il MIT, Consip S.p.a., Invitalia S.p.a., Difesa Servizi S.p.a., l’Agenzia del Demanio (art. 63, co. 4).

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  1. Subappalto “a cascata”

Di particolare rilevanza è l’abolizione del divieto del c.d. “subappalto a cascata” sulla spinta delle richieste della Commissione Europea e sulla scia della giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Come noto, il vecchio Codice disponeva che: “L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto” (art. 105, co. 19 del vecchio Codice)

Il subappalto “a cascata” potrà ora essere vietato dalle SA nei bandi di gara solo in relazione a prestazioni o lavorazioni specifiche motivando tale divieto in ragione:

  • delle specifiche caratteristiche dell'appalto;
  • delle esigenze di controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro;
  • della tutela delle condizioni di lavoro, della salute e sicurezza dei lavoratori;
  • della prevenzione del rischio di infiltrazioni criminali (art. 119 comma 17)

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  1. Criteri di aggiudicazione

Il nuovo articolo 108 abolisce il limite massimo del 30% da attribuire al punteggio economico (ossia il prezzo) all’interno del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il tetto massimo rimane per i soli contratti ad alta intensità di manodopera (i.e. contratti in cui il costo della manodopera è pari o superiore al 50% dell’importo complessivo dei corrispettivi - art. 108, co. 4).

È inoltre previsto un tetto massimo del 10% per il punteggio economico in caso di bandi per l’approvvigionamento di beni e servizi informatici da utilizzare in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici (art. 108, co. 4).