Lo scorso 7 luglio, la Commissione europea (Commissione) ha accettato gli impegni presentati da quattordici compagnie navali che svolgono servizi di trasporto marittimo in container (Compagnie) in relazione ad un'asserita pratica di price signalling. La vicenda in questione era già stato oggetto di questa Newsletter il 22 febbraio 2016, allorché la Commissione, avviando il market test, aveva rivolto alle parti interessate l'invito di formulare le proprie osservazioni in merito ai suddetti impegni.

I servizi finiti sotto la lente della Commissione investono il trasporto via mare di container in un bacino molto ampio, compreso tra i porti dell'estremo oriente (inter alia Singapore, Shanghai e Hong Kong) e quelli del Nord Europa (fra cui vale la pena menzionare Rotterdam, Amburgo e Southampton). Per inquadrare la portata della decisione, si consideri che i servizi di trasporto via mare coprono più della metà del volume di import/export da e/o per l'Europa, in larga parte effettuato mediante container.

La vicenda in esame aveva preso le mosse dall’attenzione riservata a questo settore dalla Commissione, la quale aveva iniziato a nutrire il sospetto che le Compagnie stessero ponendo in essere delle pratiche concertate collusive nella forma di price signalling. Se il 2008 aveva segnato l'anno dell'abolizione dell'esenzione di categoria – di cui gli enti protagonisti della vicenda beneficiavano – dalle norme dettate in materia di diritto della concorrenza, le quali permettevano un sostanziale coordinamento nell’ambito delle c.d. “conferenze marittime”, già nel 2011 sono partite le ispezioni che sono sfociate nell'apertura dell’istruttoria in oggetto.

In essenza, i comportamenti sotto la lente della Commissione erano rappresentati dal fatto che le Compagnie effettuavano annunci regolari, tramite vari canali (ad esempio, via internet e a mezzo stampa), con cui indicavano l'ammontare degli aumenti futuri dei prezzi espressi in dollari statunitensi – altrimenti conosciuti come General Rate Increases (GRI) – per unità container trasportata, rotta commerciale interessata e data d'attuazione prevista, senza definire, di contro, il nuovo prezzo finale. Tali annunci venivano diffusi in un range compreso tra le tre e le cinque settimane antecedenti alla data di attuazione, periodo in cui le Compagnie davano conto di analoghi GRI, per la medesima rotta e data di attuazione, a titolo esemplificativo. Peraltro, è interessante notare come non siano mancati casi in cui gli annunci subissero delle modifiche o venissero posticipati, a dimostrazione che le Compagnie erano verosimilmente intenzionate a conformarsi a quanto deciso dagli altri operatori.

Alla luce del ragionamento appena esposto, si comprende perché la vicenda in parola ha fatto emergere alcune preoccupazioni concorrenziali. Il meccanismo descritto non sembrava essere sostenuto da alcuna giustificazione, in quanto non sarebbe andato a vantaggio dei clienti, in primis perché avrebbe fornito indicazioni esclusivamente in ordine all'ammontare della variazione del prezzo (non già circa il prezzo finale); in secondo luogo, poiché tali annunci avrebbero potuto non essere vincolanti (e quindi i clienti non avrebbero avuto modo di farci affidamento). In definitiva, la Commissione nutriva il timore che, attraverso le dinamiche instauratesi, gli enti coinvolti avrebbero potuto allineare i propri comportamenti tariffari, essendo a conoscenza delle future intenzioni dei concorrenti in merito ad una variabile concorrenziale chiave, quale il prezzo.

Con la decisione in commento, la Commissione ha ritenuto che gli impegni presentati dalle Compagnie (validi per tre anni a decorrere dal 7 dicembre 2016) fossero idonei a rimuovere le criticità evidenziate. Essi consistono, in primo luogo, nell'impegno a non pubblicare, né ad effettuare annunci che indichino i cosiddetti GRI esclusivamente sotto forma di importo o percentuale della variazione del prezzo. In secondo luogo, perché tali annunci siano utili ai clienti, sarà necessario che vengano comunicati dati comprensivi di almeno cinque componenti principali del prezzo totale (vale a dire il tasso di base, il sovrapprezzo carburante, le spese per la sicurezza, le tariffe di movimentazione, nonché il sovrapprezzo per l’alta stagione, laddove applicabili). In terzo luogo, si è definito che i prezzi annunciati saranno dotati di valore vincolante, come prezzi massimi, nell'arco del periodo di validità previsto: ciò significa che le Compagnie avranno solo la facoltà di praticare prezzi inferiori. Infine, gli annunci potranno essere resi non più di trentuno giorni prima della data di attuazione: questa misura non è casuale, in quanto, durante il periodo proposto, i clienti di norma cominciano a dedicarsi alle prenotazioni di consistenti volumi di merci.

Ad ogni modo, è opportuno ricordare che il set di impegni presentati non dispiega la propria efficacia con riguardo a due categorie di comunicazioni. Da una parte, le misure non saranno applicabili alle comunicazioni con acquirenti che dispongano già di una convenzione tariffaria in vigore sulla rotta cui la comunicazione è riferita. Dall'altra, gli impegni non opereranno con riguardo alle comunicazioni svolte durante trattative bilaterali oppure finalizzate al soddisfacimento delle esigenze di taluni acquirenti.

Con questa decisione la Commissione dimostra ancora una volta perché viene giustamente considerata una delle autorità guida a livello mondiale. Invero, l’aver chiuso un caso avente ad oggetto una pratica di price signalling, tra le più controverse in materia di restrizioni della concorrenza orizzontali, mediante impegni finalizzati a rimuovere gli aspetti più “borderline” di quelli che sono comportamenti in prima battuta unilaterali, sebbene ambigui, dimostra attenzione per la sostanza al di là della forma. Invero, il price signalling viene comunemente assimilato alla vera e propria concertazione collusiva tipica delle restrizioni per oggetto (i.e. i cartelli) mentre, come il caso in questione indica chiaramente, lo stesso può invece essere ben caratterizzato come una possibile restrizione per effetti che può essere “curata” con strumenti diversi e più efficaci rispetto alle sanzioni.