“...Anche nel settore delle telecomunicazioni, deve essere individuata un'autorità competente a sanzionare le pratiche commerciali sleali che, nel nostro ordinamento, è l'Autorità garante della concorrenza e del mercato…”.
È quanto affermato in una decisione del TAR del Lazio (TAR) all'indomani delle pronunce (sentenze n. 3/2016 e 4/2016) rese dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria) lo scorso 9 febbraio (commentate nella Newsletter del 15 febbraio 2016).
Con la sentenza in parola è stato respinto il ricorso proposto dalla società Noatel S.p.A. (Noatel) avverso il provvedimento con cui l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) le aveva inflitto una sanzione pari a 200.000 Euro in relazione ad una pratica commerciale scorretta che integrava un caso di pubblicità ingannevole. Ebbene, sulla base delle segnalazioni pervenute all'AGCM, la Noatel avrebbe “agganciato” tramite banner gli utenti, che sarebbero stati, in seguito, indirizzati su una landing page, senza ricevere informazioni adeguate in merito “…all'identità del professionista, all'oggetto, alla natura e all'onerosità dell'offerta…”, che consisteva in un abbonamento a pagamento a servizi di news.
Tra le censure più rilevanti sollevate dalla ricorrente, vale la pena menzionare per prima la doglianza relativa all'incompetenza assoluta dell'AGCM nella vicenda in esame. Il TAR, di contro, è netto nel dichiarare infondata tale argomentazione, formulando un ragionamento che valorizza il criterio della specialità, operante “per fattispecie concreta”, e non già “per settori”. Dall'assunto appena esposto ne deriva, conseguenzialmente, la competenza dell'AGCM a sanzionare l'illecito in parola, come si evince dallo stesso disposto dell'articolo 27 comma 1 bis del Codice del Consumo - di cui la sentenza in commento conferma la natura di interpretazione autentica - in virtù del quale “…[a]nche nei settori regolati, [...] la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il riparto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato...”.
Incidentalmente, è opportuno chiarire altresì che l'emanazione del provvedimento impugnato, avvenuta una volta decorso il termine di cui all'articolo 7 del Regolamento sulle procedure istruttorie dell'AGCM, non è stata ritenuta illegittima, in ragione della natura ordinatoria del suddetto termine, che non è posto, in definitiva, a pena di decadenza dall'esercizio del potere sanzionatorio.
Al TAR, infine, è premuto precisare come non possa ritenersi condivisibile l'argomentazione relativa all'insufficienza dell'istruttoria compiuta dall'AGCM nel caso in esame. In primo luogo, il provvedimento sanzionatorio oggetto di gravame è adeguatamente motivato in merito all'accessibilità complicata e/o tardiva garantita da Noatel ai dati concernenti il servizio offerto. Peraltro, dacché le pratiche commerciali scorrette rivestono la natura di “illecito di mero pericolo”, l'ingannevolezza della condotta deve essere valutata ex ante e commisurata “...alla posizione [...] degli acquirenti di media accortezza o alla generalità dei consumatori…”. Ciò sarebbe valso ad escludere la rilevanza attribuita alle skills possedute dai fruitori del servizio in esame, che, ad avviso della Noatel, avrebbero, invece, consentito agli utenti di “…comprendere le caratteristiche del prodotto pur nella sinteticità del messaggio…”.