UPC Dentons Series: Capitolo 5
La Corte d’Appello del Tribunale unificato dei brevetti (“TUB”)
La Corte d'Appello del TUB avrà sede a Lussemburgo e sarà competente per le impugnazioni promosse contro le decisioni e gli ordini delle divisioni centrali, locali e regionali del Tribunale di primo grado.
Similmente al giudizio di prima istanza, i procedimenti avanti alla Corte d’Appello si compongono di tre fasi: una scritta, una provvisoria ed una orale (art. 52 dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, o “Accordo TUB”).
Mentre per i giudizi di primo grado la presenza di giudici “tecnici” nel collegio giudicante è eventuale per le divisioni locali e regionali e limitata ad un solo giudice tecnico per le divisioni centrali, i panel della Corte d’Appello si riuniscono in formazioni multinazionali composte da tre giudici qualificati sotto un profilo giuridico e da due giudici qualificati sotto un profilo tecnico (art. 9, Accordo TUB).
La Corte d’Appello è competente per decidere in merito all’impugnazione (i) delle decisioni finali del Tribunale di primo grado, (ii) delle decisioni di prima istanza che definiscono il giudizio solo per alcune delle parti e (iii) degli ordini emessi ai sensi degli articoli 49(5), 59, 60, 61, 62 e 67 dell’Accordo TUB che includono, inter alia, gli ordini aventi ad oggetto misure cautelari di inibitoria e sequestro e le misure di conservazione delle prove.
La Corte d’Appello ha la facoltà di trattare congiuntamente questioni di validità e di contraffazione che siano state oggetto di decisioni di primo grado diverse su questioni connesse, anche rese da diverse divisioni del TUB (art. 220, par. 5 delle Rules of procedure, o “ROP”).
L’appello deve essere proposto entro due mesi dalla notifica della decisione da parte del Registro in caso di impugnazione di una decisione, ed entro quindici giorni dalla notifica dell’ordine da parte del Registro in caso di impugnazione di un ordine di cui articoli 49(5), 59, 60, 61, 62 e 67 dell’Accordo TUB (art. 73 par. 1, 2, 3, Accordo TUB). In tale ultimo caso, l’impugnazione non impedisce la prosecuzione del procedimento principale, ma il Tribunale di primo grado non potrà pronunciarsi fino alla decisione della Corte d’Appello sull’impugnazione dell’ordine (art. 74 par. 3, Accordo TUB).
Con riferimento agli ordini diversi da quelli di cui agli articoli 49(5), 59, 60, 61, 62 e 67 dell’Accordo TUB (quali, ad esempio, l’ordine di rigetto delle eccezioni preliminari presentate dal convenuto ai sensi della Rule 19 o l’ordine di prestare adeguata cauzione per la copertura delle spese giudiziarie e delle altre spese sostenute dal convenuto ai sensi dell’art. 69 par. 4, Accordo TUB) e di cui alla Rule 97.5 (ossia gli ordini che decidono in merito all’ impugnazione del rifiuto dell’EPO della richiesta di effetti unitari), invece, l’azione deve necessariamente essere proposta unitamente all’appello avverso la decisione che definisce l’intero giudizio, salvo che il Tribunale che ha pronunciato il provvedimento autorizzi l’appello del solo ordine – nel qual caso occorrerà agire entro quindici giorni dalla notifica da parte del registro di tale autorizzazione. In caso di mancata autorizzazione del Tribunale, è fatta salva la facoltà di presentare alla Corte d’Appello una domanda di riesame discrezionale entro 15 giorni di calendario. Tale richiesta verrà preventivamente esaminata dal c.d. standing judge, che potrà accoglierla o rigettarla anche senza fornire motivazione. Ove lo standing judge accolga la richiesta, il Presidente dalla Corte la assegnerà il riesame ad un panel della Corte d’Appello, che potrà decidere anche a fronte di un consulto con il Tribunale che abbia precedentemente rigettato la richiesta di autorizzazione ad appellare l’ordine.
Come nell’ordinamento italiano, anche nel sistema del TUB l’appello deve essere motivato: l’appellante è infatti tenuto a depositare il c.d. Statement of grounds, specificando le parti della decisione contestate e le ragioni alla base dell’impugnazione, nonché i fatti e gli elementi di prova su cui si fonda l’appello (Rule 226, ROP).
Nel giudizio di secondo grado le parti possono sottoporre alla Corte d’Appello nuovi elementi di fatto, prove e istanze: i nova sono però ammissibili solo a condizione che la loro presentazione in primo grado non fosse ragionevolmente possibile (art. 73 par. 4, TUB). Più precisamente, la Corte d’Appello potrà valutare l’ammissione di eventuali nuovi elementi di fatto, prove e istanze delle parti tenuto conto delle prove offerte in merito alla ragionevole impossibilità di presentare tali elementi in primo grado e della loro rilevanza ai fini della pronuncia in appello (Rule 222.2, ROP).
Salvo che la Corte non decida diversamente su richiesta motivata di una delle parti, l'appello di regola non sospende l’efficacia del provvedimento impugnato. Fa però eccezione l’appello promosso contro decisioni relative ad azioni o domande riconvenzionali di revoca del brevetto, che ha sempre effetto sospensivo (art. 74 par. 1 e 2, Accordo TUB).
Nel sistema del TUB, l’appello è un mezzo di impugnazione generalmente a carattere sostitutivo: se l’impugnazione è fondata, infatti, la Corte revoca il provvedimento del Tribunale di primo grado ed emette una decisione definitiva. Eccezionalmente, la Corte può però rinviare la causa al Tribunale di primo grado affinché sia quest’ultimo a decidere: in tal caso, il Tribunale sarà comunque vincolato dai principi di diritto enunciati dalla Corte (Articolo 75, Accordo TUB).
L’appello è uno strumento di gravame “ordinario”, quindi esperibile solo avverso pronunce che non siano divenute definitive. L’art. 81 dell’Accordo TUB prevede, tuttavia, l’istituto del riesame, un’impugnazione “straordinaria” con cui potranno essere contestate anche decisioni del Tribunale di primo grado divenute definitive. La richiesta di riesame potrà essere accolta dalla Corte d’Appello in due casi eccezionali: (i) se il richiedente ha scoperto un fatto decisivo di cui non era a conoscenza al momento della decisione e, in particolare, la sussistenza di un reato accertato con sentenza passata in giudicato; (ii) in caso di vizi sostanziali della procedura, quando la domanda giudiziale o un atto equivalente non siano stati comunicati al convenuto contumace in tempo utile a presentare le proprie difese. Se la richiesta di riesame è fondata, la Corte annulla la decisione impugnata e riapre il procedimento dando istruzioni in merito.