Il Decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023 (il “DL 13/2023”) è stato convertito, con modificazioni, nella Legge n. 41 del 21 aprile 2023, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 94 del 21 aprile 2023 ed entrata in vigore il giorno successivo (la “Legge n. 41” e, insieme al Decreto-legge 13/2023, il “Decreto PNRR ter”).

Di seguito le principali novità in materia di energia:

1. Autorizzazione Unica e parere del Ministero della cultura

Il Decreto PNRR ter apporta modifiche significative al procedimento di autorizzazione unica (c.d. “AU”) di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, nonché all’art. 30 del D.L. n. 77/2021, con l’intento di semplificare l’iter autorizzativo degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (in particolare quelli localizzati nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica e nelle relative aree contermini).

Per effetto di tali modifiche:

(i) Il rilascio dell’AU comprende ora anche le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. “Codice dell’Ambiente"), ove necessarie. Di conseguenza, il termine massimo di conclusione del procedimento unico viene fissato in:

  • 90 giorni, nel caso di progetti localizzati in aree sottoposte a vincolo culturale o paesaggistico ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e non soggetti alle valutazioni ambientali (VIA/Screening);
  • 60 giorni, in tutti gli altri casi. Tale termine va calcolato al netto dei tempi previsti per l’espletamento delle procedure di valutazione ambientale.

Inoltre, viene precisato che per i procedimenti di Verifica di Assoggettabilità a VIA (“Screening”) e di Valutazione di Impatto Ambientale (“VIA") in corso alla data di entrata in vigore del Decreto PNRR ter, il procedimento di AU può essere avviato anche prima del rilascio del relativo provvedimento di Screening o di VIA;

(ii) Non è più prevista la partecipazione del Ministero della cultura al procedimento di AU per i progetti localizzati:

(a) in aree sottopose a tutela ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, nel caso in cui tali progetti siano soggetti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del Codice dell’Ambiente; nonché

(b) nelle aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica.

2. Regime semplificato per le infrastrutture elettriche interrate

Le semplificazioni procedimentali attualmente riconosciute agli impianti ricadenti in aree idonee(ossia: (i) la riduzione di un terzo dei termini delle procedure autorizzative, (ii) il carattere obbligatorio e non vincolante del parere espresso dall’autorità competente in materia paesaggistica e (iii) l’obbligo per l’amministrazione competente di provvedere comunque sulla domanda di autorizzazione nel caso in cui l’autorità paesaggistica non si esprima nei termini) vengono estese anche alle relative infrastrutture elettriche interrate di connessione, a prescindere dalla loro localizzazione.

3. Istanza VIA e Verifica preventiva di interesse archeologico (“Vpia”)

L’adozione del provvedimento di VIA non è più subordinata alla conclusione dell’attività di verifica preventiva di interesse archeologico o all’esecuzione dei saggi archeologici preventivi. È stata, infatti, disposta l’abrogazione della lettera g-ter di cui all’art. 23, comma 1, del Codice dell’Ambiente che includeva il provvedimento di Vpia tra gli atti da allegare all’istanza di VIA.

4. Estensione delle aree idonee “ex lege

Il Decreto PNRR ter dispone l’estensione delle aree idonee ex lege, disciplinate dall’art. 20, comma 8, D. Lgs. 199/2021, tramite il ridimensionamento delle c.d. aree buffer, ossia di quelle aree ricomprese nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004. In particolare:

  • per gli impianti eolici, la fascia di rispetto viene ridotta da 7 a 3 Km;
  • per gli impianti fotovoltaici, la fascia di rispetto viene ridotta da 1 Km a 500 m.

Inoltre, ai sensi della riscritta lettera a), comma 8, art. 20 del D. Lgs. 199/2021, sono assoggettati alla disciplina delle aree idonee i siti ove siano già stati istallati impianti della stessa fonte in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche tramite l’abbinamento a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20%. Tale limite non trova invece applicazione per gli impianti fotovoltaici.

5. Modiche in materia di Procedura Abilitativa Semplificata - PAS

Il Decreto PNRR ter introduce una novità in tema di PAS formatasi per effetto del noto meccanismo del silenzio-assenso. Ai sensi del nuovo comma 7-bis dell’art. 6 del D.lgs. 28/2011, una volta decorso il termine di trenta giorni, l’istante trasmette alla Regione competente copia dell’istanza ai fini della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR). Dal giorno della pubblicazione sul BUR decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge. Inoltre, ai sensi del riscritto comma 2-quater, lett. c), n. 3 dell’art. 1 del D.L. 7/2002, la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico è autorizzabile tramite PAS se i medesimi impianti di accumulo sono esercitati in combinato con impianti di produzione di energia rinnovabile in esercizio ovvero autorizzati ma non ancora in esercizio. ​

6. Misure volte a favorire la diffusione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (“CER”)

Fino al 31 dicembre 2025, gli enti locali nei cui territori sono ubicati impianti a fonti rinnovabili finanziati dalle risorse del PNRR, possono affidare in concessione aree nelle proprie disponibilità per la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle CER. Tramite appositi avvisi pubblicati dai medesimi enti locali verranno specificate le aree che potranno essere date in concessione, la durata minima e massima della concessione e l’importo del canone.

7. Impianti liberamente istallabili

Le seguenti categorie di impianti potranno essere liberamente istallate:

a. Impianti agro-fotovoltaici che rispettino i seguenti requisiti

  • ubicati in aree agricole non rientranti in aree protette o facenti parte della Rete Natura 2000;
  • realizzati da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica;
  • i pannelli solari dovranno essere posizionati ad un’altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;
  • le modalità realizzative degli impianti dovranno prevedere un’effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole, anche ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio.

La disciplina di cui sopra troverà applicazione una volta individuate le aree idonee ai sensi dell’art. 20, comma 1, D. Lgs. 199/2021.

b. Impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW (c.d. impianti micro-eolici) se localizzati:

  • al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;
  • su agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale a condizione che i suddetti impianti eolici abbiano potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri; Per quanto attiene, invece, all’istallazione di impianti micro-eolici in ville, giardini e parchi di particolare valore estetico o centri storici, il Decreto PNRR ter dispone il previo ottenimento di apposita autorizzazione da parte dell’autorità paesaggistica competente, che, salvo proroghe, dovrà essere rilasciata nel termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza. Nel caso in cui, entro tale termine, l’autorità non comunichi i motivi ostativi alla realizzazione del progetto, questo dovrà ritenersi assentito e l’autorizzazione validamente rilasciata.

c. Impianti fotovoltaici a terra senza alcun limite di potenza - fatte salve le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del Codice dell’Ambiente eventualmente applicabili - e le relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ai sensi del nuovo articolo 22-bis del D. Lgs. n. 199/2021, purché ubicati in aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, non sottoposte a vincolo paesaggistico.Qualora, invece, l’area interessata sia sottoposta a vincolo paesaggistico, il Decreto PNRR ter prevede che il relativo progetto debba essere previamente sottoposto alla competente soprintendenza, la quale dispone di 30 giorni per eventualmente adottare un provvedimento di diniego alla realizzazione del progetto. Al fine di coordinare tale disposizione con il previgente impianto normativo, è stata disposta la soppressione del primo periodo dell’art. 6, comma 9-bis, D. Lgs. n. 28/2011, che estendeva l’applicazione della PAS agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW se localizzati nelle medesime aree ora incluse nell’art. 22-bis.

 

8. Esenzione temporanea dalle procedure di valutazione ambientale

A partire dal 22 aprile 2023 e fino al 30 giugno 2024, i seguenti progetti sono esentati dalle procedure di valutazione ambientale, a condizione che ricadano nelle aree idonee ai sensi dell’art. 20 del D. lgs. 199/2021 ed incluse nell’ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica:

  1. impianti fotovoltaici con potenza fino a 30 MW, comprensivi delle opere connesse,dei sistemi di accumulo e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti medesimi;
  2. impianti di stoccaggio dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, anche comprensivi delle opere connesse,e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti medesimi;
  3. progetti di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione dell’area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei predetti interventi, sino a 50 MW;
  4. i progetti di repowering di impianti eolici già esistenti, che non prevedano variazione dell’area occupata e con potenza complessiva, a seguito dell’intervento medesimo, sino a 50 MW;

Inoltre, all’interno della medesima finestra temporale, sono esentati dalle procedure di valutazione ambientale anche i progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile off-shore di potenza complessiva non superiore a 50 MW che ricadono nelle aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo, già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica. ​

9. Impianti fotovoltaici: nuove regole per i procedimenti di Screening e VIA

Con riferimento ai soli impianti fotovoltaici, il Decreto PNRR ter stabilisce nuove regole per l’assoggettamento alle procedure di Screening e VIA. Nello specifico, gli impianti fotovoltaici con potenza complessiva:

  • superiore a 20 MW, sono soggetti a VIA statale;
  • superiore a 10 MW, sono soggetti a Screening regionale.

Le soglie appena indicate trovano applicazione purché l'impianto fotovoltaico interessato si trovi:

  1. in area idonea, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 199/2021;
  2. nelle aree di cui al neo-introdotto art. 22-bis del D. Lgs. 199/2021 (meglio definite al punto 7.c. del presente contributo); o, fuori dai casi precedenti,
  3. non ricada all’interno delle aree individuate ai sensi della lettera f) dell’allegato 3 annesso al decreto del ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010.

Al fine di coordinare tale disposizione con il previgente impianto normativo, è stata disposta la soppressione del terzo periodo dell’art. 6, comma 9-bis, D. Lgs. n. 28/2011, che prevedeva soglie e regole differenti per l’assoggettamento alle procedure di Screening e VIA.