Con provvedimento pubblicato il 12 aprile 2017, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha aperto un’istruttoria nei confronti di Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) per un presunto abuso di posizione dominante in violazione dell’art. 102 TFUE. Con il medesimo procedimento l’AGCM intende altresì verificare la possibile violazione dell’art. 101 TFUE da parte dell’Associazione Italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal vivo (Assomusica).

L’istruttoria è stata avviata in seguito ad alcune ripetute segnalazioni inviate, oltre che da vari artisti, dalle società Innovaetica S.r.l. (start-up attiva nel settore dei servizi accessori ai servizi di gestione e intermediazione dei diritti d’autore) e Soundreef Ltd. Quest’ultima, iscritta nel registro delle collecting societies del Regno Unito, è attiva dal 2011 nella gestione collettiva dei diritti d’autore in diversi Paesi, inclusi numerosi Stati membri dell’Unione Europea. Le segnalazioni hanno avuto ad oggetto diversi comportamenti di SIAE che, secondo le segnalanti, avrebbero avuto quale fine quello di escludere dal mercato italiano le suddette società. Inoltre, secondo quanto riportato nel provvedimento di avvio, risulterebbe che Assomusica avrebbe elaborato e diramato delle “Linee guida per la gestione dei rapporti con collecting diversa dalle SIAE” (le Linee guida), che secondo l’AGCM indicherebbero, tra le altre cose, alle imprese associate di non stipulare accordi con enti o società attive nella gestione collettiva dei diritti d’autore diverse dalla SIAE.

Per chiarire il contesto normativo all’interno del quale operano le società parti del procedimento, in ambito europeo la Direttiva UE n. 2014/26 (c.d. Direttiva Barnier) ha recentemente affermato, tra le altre cose, il principio secondo cui “…i titolari dei diritti [d’autore] hanno il diritto di affidare la tutela delle proprie opere agli organismi di gestione collettiva che ritengono più opportuni, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell’organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti”. Inoltre, la direttiva afferma che in ciascun Stato membro devono essere possibili la licenza diretta e la raccolta diretta dei compensi d’autore da parte di “qualsiasi collecting europea”. Tale direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento il 3 marzo 2017 (il decreto legislativo di recepimento, approvato in esame definitivo dal Consiglio dei Ministri, non risulta essere ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale). Nel trasporre il principio di cui sopra, la normativa di recepimento aggiunge un importante caveat, affermando che tale diritto non deve pregiudicare quanto disposto dall’articolo 180 della legge sul diritto d’autore (LDA). Tale articolo riserva alla SIAE “…l’attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentazione […] dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione”.

Proprio in forza della presenza storica di monopolista legale di settore, l’AGCM ha rilevato che la SIAE detenga una quota di mercato pari al 99,7%. Secondo l’ipotesi accusatoria che l’AGCM intende verificare, SIAE potrebbe aver abusato di questa posizione dominante, ponendo in essere una complessiva strategia al fine di estromettere i concorrenti dai mercati di riferimento. Tra le diverse condotte, secondo l’AGCM, SIAE potrebbe stare ponendo in essere prassi quali la richiesta di fee di iscrizione anche ad autori iscritti a collecting diverse da SIAE. Inoltre, SIAE pretenderebbe di ottenere il mandato per l’intero repertorio di ciascun autore impedendogli così di scegliere come e a chi affidare la singola opera. L’AGCM ha altresì rilevato come alcuni dei diritti in questione in realtà non sarebbero coperti dalla riserva legale di cui all’art. 180 LDA e pertanto l’eventuale estensione automatica del conferimento del mandato anche a tale attività costituirebbe una barriera all’entrata per potenziali operatori che vorrebbero entrare nel mercato.

Inoltre, secondo l’AGCM, le diverse condotte posto in essere da SIAE includerebbero, tra le altre, la formulazione di minacce di diversa natura (accertamento fiscale, azione legale, ecc.), riscossioni indebite della quota-parte di royalties spettanti agli autori iscritti ad altre collecting, nonché possibili politiche di pricing discriminatorie per fidelizzare e mantenere la customer base. Secondo l’AGCM, tali condotte sarebbero volte a disincentivare i rapporti negoziali con i nuovi operatori presenti sul mercato, avendo quale ulteriori fine quello di escluderli dallo stesso.

Con riguardo alla possibile violazione dell’art. 101 TFUE da parte di Assomusica, l’AGCM ha ritenuto che le Linee guida della società non sarebbero semplicemente finalizzate alla mera informazione del contenuto della normativa di settore bensì, in alcuni punti, stabilirebbero vere e proprie regole di condotta. In particolare, le Linee guida indirizzerebbero le imprese associate a scegliere SIAE come unico intermediario per la fornitura di servizi di intermediazione e gestione dei diritti d’autore. Nello specifico, secondo l’AGCM, Assomusica inviterebbe gli organizzatori di eventi a “…non sottoscrivere accordi con collecting societies diverse da SIAE in forze dell’articolo 180 LDA…”, specificando inoltre che “…anche laddove l’autore fosse iscritto ad una collecting straniera, il pagamento potrà essere esercitato solo se l’autore abbia revocato previamente il mandato a tale collecting…”. Pertanto, secondo l’AGCM, le Linee guida non fornirebbero semplicemente l’interpretazione della normativa ma sembrerebbero fissare specifiche regole di condotta che gli associati devono rispettare qualora un associato ricevesse una pretesa di rilascio di permesso, licenze o accordi simili da parte di intermediari diversi da SIAE. Secondo l’AGCM, tale comportamento “di boicotaggio” sarebbe riconducibile al rapporto privilegiato tra Assomusica e SIAE, che si caratterizzerebbe da un trattamento preferenziale rispetto ad altri utilizzatori e le loro associazioni di categoria.

Infine, l’AGCM ha affermato che l’istruttoria in commento avrà inoltre quale fine quello di valutare se le condotte posto in essere da SIAE e Assomusica siano riconducibili alla normativa di settore (ossia, tra gli altri, all’art.180 LDA) e, qualora fosse questo il caso, se sia necessario disapplicare eventualmente tali norme al fine di dare piena applicazione alle norme europee in materia antitrust e di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi.

Il procedimento, salvo proroghe, dovrà concludersi entro il 30 aprile 2018.