Lo scorso 24 dicembre il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa “A”, ha emanato un’ordinanza di accoglimento di reclamo cautelare con cui ha riconosciuto tutela di disegno registrato e concorrenziale alle note “O bag” (dell’azienda Full Spot S.p.A.) nei confronti di alcune borse della Ju’sto S.r.l.

In particolare, il Collegio (dr.ssa Tavassi, dr. Marangoni e dr. Perrotti) ha messo a confronto il disegno registrato della “O bag” modello “O chic” con la successiva borsa “J-High” a marchio Ju’sto.

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I Giudici hanno in primo luogo affermato la validità del disegno della “O chic” per presenza dei requisiti di legge, alias novità e carattere individuale. Gli stessi hanno peraltro rilevato che l’unica eccezione avversaria in merito era quella secondo cui il disegno della “O chic” sarebbe stato registrato fraudolentemente ai danni del suo designer, precedentemente collaboratore della Full Spot e successivamente passato alla Ju’sto; eccezione che il Collegio ha rigettato ritenendola non provata, e rilevando che il modello era comunque stato realizzato nell’ambito della collaborazione del designer con la Full Spot, per cui i diritti spettavano a quest’ultima in analogia con quanto previsto dalla legge per i risultati del lavoro del dipendente: “Per analogia si ritiene, dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti, che anche in materia di contratto di lavoro autonomo esista un principio generale che vede il committente acquistare i diritti d’autore sulle opere realizzate dal collaboratore, qualora il prestatore si obblighi a svolgere un’attività creativa affinché il committente possa poi sfruttarne economicamente i risultati”.

Passando all’esame della contraffazione del disegno, i Giudici hanno concluso per la sussistenza della stessa, ritenendo che la “J-High” susciti, nell’utilizzatore informato, la medesima “impressione generale” del disegno della “O chic”: “I particolari indicati dalla difesa della resistente/reclamata e le difformità di tali componenti rispetto ai corrispondenti elementi della borsa Full Spot, infatti, sono distinguibili solo ad una raffronto ravvicinato, laddove anche il consumatore informato opera i suoi acquisti in base ad un confronto a distanza secondo la visione d’insieme del prodotto che è possibile memorizzare. Del resto, le diversità in parola (sacca smussata con maggiore accentuazione, sezione dei manici schiacciata nel punto di innesto e visibilità esterna della sacca interna) ben possono essere viste quali varianti della – già conosciuta sul mercato – produzione della Full Spot”.

In aggiunta, i Giudici hanno ritenuto che la Ju’sto abbia commesso anche concorrenza sleale per scorrettezza professionale ex art. 2598 co. 1 n. 3 c.c.: “è indubbio che nel riprodurre la linea dei tre modelli di Full Spot, con analoghi modelli concettualmente molto simili, con imitazione anche cronologicamente allineata alla produzione di Full Spot, la società reclamata abbia dimostrato di volersi inserire sul mercato, sfruttando l’ideazione, gli studi progettuali e le modalità realizzative della produzione Full Spot. Ciò ha attribuito alla reclamata l’indubbio vantaggio di non dover procedere ad un’autonoma attività di creazione e progettazione, facendosi carico dei relativi tempi e costi di simili attività, ma di sfruttare quanto già era stato fatto dalla Full Spot, realizzando così un risparmio che ha indebitamente avvantaggiato la reclamata nella penetrazione sul mercato”.

I Giudici hanno invece rigettato le doglianze di Full Spot in base alla quale la Ju’sto avrebbe illecitamente imitato il layout dei suoi negozi e ne avrebbe stornato il personale: nel primo caso hanno ritenuto che il layout in questione non fosse in concreto proteggibile in quanto analogo a quello adottato in generale dai negozi di borse; nel secondo caso hanno ritenuto non fornita la prova dello storno.

In conclusione, il Tribunale ha: i) inibito la Ju’sto dalla produzione, commercializzazione e pubblicizzazione di borse in contraffazione del disegno registrato “O chic” e comunque costituenti imitazione servile delle “O bag” (in particolare i modelli J-Tiny, J-Wide e J-High a marchio Ju’sto s.r.l.), con fissazione di penale di euro 100,00 per ogni ulteriore borsa venduta e di euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell’adempimento dell’ordinanza; ii) ordinato alla Ju’sto di ritirare dal commercio delle borse in questione; iii) autorizzato il sequestro di tutte tali borse; e iv) ordinato la pubblicazione del dispositivo e dell’intestazione dell’ordinanza sul Corriere della Sera, su Vanity Fair e sul sito www.justo-store.it; v) condannato la Ju’sto al pagamento delle spese di lite per € 13.000.

Va comunque precisato che si tratta di una decisione cautelare che, in quanto tale, potrebbe essere ribaltata all’esito del giudizio di merito che le parti dovrebbero ora avviare.